Prestazioni sanitarie extra budget: tetto di spesa e onere della prova (Cass. civ. Sez. 1 n. 22424 del 30.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di prestazioni sanitarie erogate nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, l’onere della prova dell’esistenza di risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni eseguite extra budget grava sulla struttura accreditata, essendo per la pubblica amministrazione l’osservanza del tetto di spesa un vincolo ineludibile. Ove l’azienda sanitaria abbia comunicato alla struttura il limite di spesa, manifestando implicitamente la contrarietà a una spesa superiore, l’arricchimento conseguito dalla P.A. assume carattere “imposto” e preclude l’esperibilità dell’azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice di merito abbia attribuito l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata.

Il Fatto

Una struttura sanitaria privata aveva ottenuto un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nei confronti dell’azienda sanitaria locale per il pagamento di oltre tre milioni di euro, sulla base di fatture e riconoscimenti di debito. L’azienda sanitaria aveva proposto opposizione, deducendo di aver saldato le prestazioni entro i limiti del budget massimo remunerabile e di non aver provveduto al pagamento di quelle extra-budget in quanto non autorizzate. Il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo, condannando l’azienda al pagamento di una somma minima.

La Corte d’appello, investita del gravame dalla struttura sanitaria, aveva rigettato l’appello, escludendo l’ultrattività del contratto e la fondatezza delle domande di arricchimento senza causa e di indebito. Avverso tale sentenza la struttura sanitaria ha proposto ricorso per cassazione, articolato in otto motivi.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha preliminarmente richiamato i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione, circoscritto alla verifica del “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, comma 6, Cost., escludendo la rilevanza del semplice difetto di sufficienza. La Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata ampiamente al di sopra di tale soglia, avendo i giudici di merito dato conto delle ragioni della decisione con riferimento alla ratio dell’art. 8-sexies del d.lgs. n. 502/1992 e all’assenza di effetti ultrattivi del contratto del 2014, non potendo la volontà amministrativa formarsi al di fuori delle forme di legge.

Con riferimento alle prestazioni extra budget, la Corte ha ribadito che l’onere della prova dell’esistenza di risorse disponibili grava sulla struttura accreditata, richiamando il principio per cui l’azienda sanitaria, comunicando il limite di spesa, manifesta implicitamente la contrarietà a prestazioni ulteriori. La struttura ricorrente si era limitata a dedurre genericamente la mancata prova del superamento dei tetti, senza confrontarsi con l’accertamento del giudice di merito.

Quanto alla domanda di arricchimento senza causa, la Corte ha applicato il principio per cui l’arricchimento conseguito dalla P.A. dall’esecuzione di prestazioni extra budget ha carattere “imposto” quando il limite di spesa sia stato comunicato alla struttura, con conseguente preclusione dell’azione ex art. 2041 c.c. La condanna al pagamento delle prestazioni oltre il tetto finirebbe, infatti, per aggirare il vincolo di spesa, trasformando l’adempimento in un indennizzo.

La Corte ha infine dichiarato inammissibili i motivi volti a una rivalutazione nel merito delle conseguenze della delibera regionale, nonché quelli caratterizzati dalla mescolanza di mezzi di impugnazione eterogenei, richiedendo al giudice di legittimità di dare forma e contenuto giuridico alle censure del ricorrente. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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