Interpretazione clausole polizza e prescrizione nell’arbitrato irrituale (Cass. civ. Sez. III n. 6702 del 13.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel contratto di assicurazione contro i danni, la clausola che demanda la determinazione del sinistro ad arbitrato irrituale rende inesigibile il diritto all’indennizzo fino alla conclusione del procedimento arbitrale, con sospensione del termine di prescrizione ex art. 2952, comma 2, cod. civ., a condizione che il sinistro sia stato denunciato entro il termine stesso. L’eccezione della contestazione dell’operatività della polizza, idonea a far decorrere il termine dalla data dell’evento, può ravvisarsi solo in una manifestazione definitiva e inequivoca di diniego, non già in una proposta di definizione amichevole “a importo nullo”.
Il Fatto
Il ricorrente, comproprietario di un complesso edilizio assicurato contro gli eventi atmosferici, denunciava il sinistro alla compagnia a seguito di piogge e forti raffiche di vento. Dopo il dissenso del perito della compagnia, il collegio peritale previsto dagli artt. 15 e 16 delle condizioni di polizza liquidava l’indennizzo in una somma di denaro.
Il danneggiato conveniva la compagnia davanti al Tribunale per ottenere il pagamento. La società eccepiva la prescrizione del credito. Il Tribunale rigettava la domanda per intervenuta prescrizione annuale, ritenendo che il termine decorresse dal giorno del sinistro e non dalla conclusione della procedura. La Corte d’appello rigettava l’impugnazione, qualificava il procedimento come arbitrato irrituale e confermava la decorrenza del termine dalla data dell’evento, reputando la lettera della compagnia un diniego definitivo dell’operatività della polizza. Il danneggiato ricorre per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende le eccezioni di inammissibilità, rilevando che i motivi individuano con sufficiente specificità le rationes decidendi e rispettano i canoni di deduzione sulla violazione delle regole ermeneutiche, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.
Sul merito, la Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui, ove il contratto preveda una perizia contrattuale o un arbitrato irrituale per la liquidazione dell’indennizzo, il termine di prescrizione resta sospeso fino al completamento delle operazioni peritali, purché il sinistro sia stato denunciato entro il termine medesimo. Tale regola subisce deroga solo in presenza di una contestazione esplicita e definitiva della debenza, che rende il diritto immediatamente esercitabile ex art. 2935 cod. civ.
La Corte di merito ha errato nel ravvisare tale diniego nella nota inviata dalla compagnia. L’invito a prendere accordi con il perito per sottoscrivere una definizione amichevole “a importo nullo” o un verbale di ritiro della denuncia non equivale a negazione tout court dell’operatività della polizza: si inserisce, al contrario, nella sequenza procedimentale pattuita, secondo un’interpretazione che tenga conto del significato letterale delle clausole e del loro tenore complessivo.
La Corte valorizza il comportamento delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto, quale canone ermeneutico ex art. 1362, commi 1 e 2, cod. civ., unitamente all’art. 1363 cod. civ.: la compagnia aveva reiterato analogo invito e aveva nominato il proprio arbitro, condotte incompatibili con la volontà di sottrarsi alla procedura. Da qui la violazione delle regole di interpretazione e la falsa applicazione degli artt. 2935 e 2952 cod. civ., avendo la Corte territoriale individuato quale dies a quo la data dell’evento anziché quella di definizione inequivoca del procedimento arbitrale.
Il terzo motivo, relativo alla rinuncia tacita alla prescrizione, resta assorbito, poiché la rinuncia presuppone una prescrizione già compiuta, ancora sub iudice. La sentenza è cassata con rinvio, dovendo il giudice del merito attenersi ai principi esposti e, in caso di dubbio interpretativo, applicare l’art. 1370 cod. civ.
Nota della Redazione
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