Responsabilità colposa proprietario abbandono rifiuti e onere probatorio a carico del Comune (TAR Puglia n. 835 del 03.07.2026)
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Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006>, la responsabilità solidale del proprietario del fondo per l’abbandono di rifiuti da parte di terzi è configurabile solo a fronte di una condotta di agevolazione colposa degli autori materiali dell’illecito, non essendo sufficiente la mera inerzia o la mancata adozione di qualsivoglia misura preventiva. L’onere di provare la colpa del proprietario grava sull’amministrazione, che deve desumere la consapevole inerzia da elementi indiziari quali la ricorrenza di eventi analoghi pregressi, la stratificazione dei rifiuti o la ricezione di diffide. L’omessa recinzione del fondo e l’assenza di sistemi di video-sorveglianza non costituiscono di per sé indici di negligenza, trattandosi di facoltà del dominus ai sensi dell’art. 841 c.c., la cui adozione non è ragionevolmente esigibile dal proprietario di un terreno agricolo di notevole estensione.
Il Fatto
In data 19 settembre 2022, veniva rinvenuto su un fondo agricolo di proprietà del ricorrente un ingente quantitativo di rifiuti di provenienza ignota. Il proprietario sporgeva immediata denuncia, e i successivi accertamenti dei Carabinieri portavano al sequestro dell’area e alla custodia giudiziale del terreno. Il procedimento penale si concludeva con l’archiviazione per impossibilità di identificare gli autori del reato.
Nonostante la conoscenza di tali circostanze, il Comune notificava al proprietario una ordinanza ex art. 192, d.lgs. n. 152/2006 con cui gli ordinava la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti, la bonifica dei luoghi e l’adozione di misure per impedire l’accesso all’area, contestandogli una responsabilità da omessa vigilanza. Avverso tale provvedimento, il proprietario proponeva ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR accoglie il ricorso, soffermandosi sul complesso regime di responsabilità previsto dall’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006. La norma, nel prevedere la responsabilità solidale del proprietario con l’autore dell’abbandono, richiede che la violazione sia imputabile al primo a titolo di dolo o colpa, sulla base di accertamenti effettuati in contraddittorio. Ne deriva che la responsabilità del proprietario non può configurarsi come una mera responsabilità di posizione, ma richiede la prova di una condotta di agevolazione colposa dell’illecito altrui.
Il Tribunale chiarisce che l’onere probatorio dell’amministrazione non può limitarsi a dimostrare la mancata adozione di qualsivoglia misura preventiva. Al contrario, la consapevole inerzia del proprietario deve essere desunta da una pluralità di elementi indiziari, come la ricorrenza di abbandoni pregressi, la stratificazione dei rifiuti o la ricezione di diffide. Nel caso di specie, l’evento era stato improvviso e isolato, il proprietario aveva denunciato tempestivamente l’accaduto e dimostrava di frequentare assiduamente il fondo, essendo connesso alla propria azienda agricola.
Sulla base di tali premesse, il TAR esclude che l’omessa recinzione del fondo e la mancata implementazione di un sistema di video-sorveglianza possano costituire indici di negligenza. La recinzione, in particolare, è una mera facoltà del proprietario ai sensi dell’art. 841 c.c., la cui adozione non è da ritenersi ragionevolmente esigibile su terreni agricoli di vaste dimensioni, anche in considerazione dei costi e delle esigenze legate alla coltivazione.
Il Tribunale giudica altresì illegittima la parte dell’ordinanza che imponeva la realizzazione di misure e presidi per impedire l’accesso all’area, in quanto non riconducibile al potere di cui all’art. 192, ma al più a quello extra ordinem ex art. 50 T.U.E.L., i cui presupposti di necessità e urgenza non erano stati debitamente motivati. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento delle restanti censure.
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Nota della Redazione
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