Il diniego di SRB in area paesaggistica non è ostacolato dal silenzio assenso (TAR Puglia n. 836 del 04.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’installazione di una stazione radio base, ancorché assimilata alle opere di urbanizzazione primaria e qualificata come opera di pubblica utilità, non legittima la compromissione dei valori paesaggistici di un’area tutelata dal PPTR, ove l’Amministrazione abbia adeguatamente motivato il giudizio di incompatibilità sulla base di una compiuta istruttoria. La richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica e l’esito negativo della conferenza di servizi costituiscono il presupposto del diniego espresso, che impedisce la formazione del silenzio assenso. L’atto successivo che si limiti a confermare il diniego già comunicato, in difetto di un riesame istruttorio, ha natura meramente confermativa e non è autonomamente lesivo.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore di telecomunicazioni, presentava istanza unica ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 per la realizzazione di una stazione radio base in un’area agricola del Comune di Bari, funzionale alla copertura dei gestori di telefonia mobile. La conferenza di servizi, conclusasi il 16 dicembre 2024, si esprimeva negativamente sulla base del parere contrario della Commissione Locale per il Paesaggio e della relativa istruttoria, fondati sull’incompatibilità dell’opera con i valori tutelati dal PPTR per il contesto paesaggistico rurale. Il diniego veniva comunicato con provvedimento del 27 dicembre 2024. Successivamente, il Comune adottava una determinazione dirigenziale, impugnata con motivi aggiunti, che confermava la decisione di non accogliere l’istanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto infondate le censure concernenti il difetto di motivazione e di istruttoria. L’atto impugnato, lungi dal contenere mere formule di stile, descrive compiutamente le caratteristiche strutturali del progetto, quali l’altezza complessiva di circa 28 metri, la recinzione metallica e le opere connesse, e le pone in relazione con gli elementi di vulnerabilità delle figure territoriali interessate, rappresentati dalla compromissione dei profili morfologici dei terrazzi marini e dell’integrità percettiva del paesaggio agrario, caratterizzato da uliveti e muretti a secco.
La verifica di compatibilità con il PPTR evidenzia un conflitto con le norme di salvaguardia dell’Ulteriore contesto paesaggistico del Parco Agricolo Multifunzionale e della strada a valenza paesaggistica. L’Amministrazione ha ritenuto l’intervento idoneo a determinare l’artificializzazione del sito agricolo e a compromettere la leggibilità dei valori paesaggistici, anche considerando l’inefficacia delle misure di mitigazione proposte, come il palo verde e la piantumazione di vegetazione.
In relazione alla dedotta formazione del silenzio assenso, il Collegio ha precisato che il provvedimento di diniego del 27 dicembre 2024 contiene tutti gli elementi costitutivi tipici del provvedimento amministrativo e costituisce un diniego espresso. La successiva determinazione dirigenziale, adottata in difetto di un riesame istruttorio, ha esclusivamente valore confermativo del precedente diniego e non può, pertanto, incidere sulla natura giuridica dell’atto né giustificare la maturazione del silenzio assenso. Consegue l’inammissibilità della censura volta a contestare il merito del diniego espresso, in quanto l’atto confermativo non è autonomamente impugnabile.
Nota della Redazione
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