Responsabilità del committente per danni da ristrutturazione e onere di allegazione (Cass. civ. Sez. III n. 7582 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il committente che esegua lavori di ristrutturazione risponde dei danni cagionati all’immobile del vicino, quando non provi che l’appaltatore abbia operato in piena autonomia, né che la responsabilità esclusiva di questi sia stata ritualmente dedotta e accertata nel giudizio di merito. Il motivo di ricorso con cui si imputi il pregiudizio all’appaltatore e non al committente è inammissibile se il ricorrente non riproduca, in modo integrale o comunque sufficiente, il contenuto degli atti dei gradi precedenti, così impedendo alla Corte di valutare la doglianza senza riferimento ad atti esterni. Analogamente è inammissibile la censura di ultrapetizione che assuma l’introduzione nel giudizio d’appello di una domanda fondata sull’art. 2051 cod. civ., ove manchi l’indicazione degli atti in cui tale questione sarebbe stata sottoposta al giudice di merito.
Il Fatto
Il proprietario di un appartamento ad uso medico, sito al piano seminterrato di un edificio condominiale, conviene in giudizio il proprietario del locale sottostante, assumendo che i lavori di ristrutturazione da questi eseguiti avevano provocato fessurazioni nel proprio immobile e modificato il locale caldaia condominiale, sopprimendo la porta d’ingresso e le tubature dell’impianto termico. Domanda la rimessione in pristino e il risarcimento del danno.
Il convenuto chiama in causa le imprese esecutrici. Il Tribunale rigetta le domande. La Corte d’appello di Cagliari, accogliendo parzialmente l’impugnazione dell’attore, condanna il committente alla ricostruzione del locale caldaia, al ripristino delle tubature e al risarcimento dei danni patrimoniali quantificati in euro 38.347,70, oltre interessi. Il committente ricorre per cassazione con tre motivi; l’attore resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto la censura di violazione dell’art. 2043 cod. civ., con cui il ricorrente sostiene che i danni sarebbero ascrivibili alla sola impresa appaltatrice, la quale avrebbe operato in autonomia. Il motivo è inammissibile: dalla sentenza e dalla narrativa del ricorso non emerge che sia stata effettivamente dedotta nel merito l’esclusiva responsabilità dell’appaltatore. Il ricorrente si limita a richiamare uno stralcio dell’atto di citazione e dell’atto d’appello, senza riprodurre il contenuto degli atti del giudizio di merito nelle parti rilevanti, così violando l’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. e il principio per cui la doglianza va valutata sul solo ricorso, senza rinvio ad atti esterni, secondo Cass., sez. U, n. 34469 del 2019. Dalla sentenza impugnata risulta, anzi, che l’attore aveva rivolto la domanda esclusivamente verso il committente.
Quanto al secondo motivo, il ricorrente denuncia ultrapetizione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ., sostenendo che i giudici d’appello avrebbero sostituito alla domanda ex art. 2043 cod. civ. quella ex art. 2051 cod. civ.. La censura è inammissibile per difetto del requisito di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.: manca sia l’allegazione dell’avvenuta deduzione dei presupposti dell’azione di custodia davanti al giudice di merito, sia l’indicazione degli atti specifici in cui quella questione sarebbe stata introdotta. Senza tale onere, come affermato tra le altre da Cass., sez. 1, n. 18018 del 2024, non può che discendere la inammissibilità della censura.
Il terzo motivo denuncia illogicità della motivazione e violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. in merito alla rinuncia dell’attore alla domanda verso l’appaltatore. Richiamando Cass. n. 23442 del 2018, il ricorrente sostiene che, essendo i danni derivati dai lavori e non dalla cosa, andava applicato l’art. 2043 cod. civ. e non l’art. 2051 cod. civ.
Anche tale motivo è inammissibile per non pertinenza rispetto alla ratio decidendi: la sentenza fonda l’affermazione di responsabilità su di una autonoma responsabilità del committente, non già sull’applicazione dell’art. 2051 cod. civ., e rileva che il committente non aveva proposto alcuna domanda verso l’appaltatore, destinatario della rinuncia. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il pagamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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