Petizione ereditaria non esperibile per somme fuoriuscite dal patrimonio del de cuius (Cass. civ. Sez. II n. 7577 del 21.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di petizione di eredità, ai sensi dell’art. 533 cod. civ., presuppone l’appartenenza dei beni reclamati all’asse ereditario al momento dell’apertura della successione. Essa non può essere esperita per recuperare somme di denaro che il de cuius abbia rimesso in vita, mediante assegni bancari, al futuro erede in forza di un titolo giuridico preesistente e indipendente rispetto alla morte. La domanda con cui gli eredi chiedono la restituzione di somme così fuoriuscite dal patrimonio del defunto, prospettando un fatto illecito del beneficiario, ha natura extracontrattuale ed è trasmissibile agli eredi, ma non integra la petitio hereditatis. La qualificazione giuridica erronea della domanda comporta cassazione con rinvio.

Il Fatto

Gli eredi di un soggetto deceduto ab intestato hanno convenuto in giudizio la sorella e il nipote della de cuius, chiedendo dichiararsi la nullità di due assegni bancari di importo rilevante emessi dalla defunta in favore del nipote, con condanna alla restituzione del controvalore alla massa ereditaria. A fondamento, hanno dedotto che i titoli erano frutto del reato di circonvenzione di incapace.

Il Tribunale ha qualificato l’azione come petitio hereditatis e ha accolto la domanda. La Corte d’appello, sul diverso presupposto della nullità del contratto di assistenza per indeterminatezza dell’oggetto, ha confermato la decisione, mutando solo la decorrenza degli interessi. Il ricorrente ha impugnato la sentenza lamentando, tra l’altro, la ultrapetizione del giudice di merito per avere riqualificato la domanda.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione della corretta qualificazione giuridica della domanda proposta dagli eredi. Dagli atti emerge che gli attori avevano allegato un fatto illecito commesso in vita dalla defunta, ovvero l’emissione degli assegni in favore del nipote approfittando delle sue precarie condizioni. Si tratta dunque di un’azione di restituzione di somme che avrebbe potuto esperire la stessa de cuius e per questo trasmissibile agli eredi, a titolo extracontrattuale.

La Corte ribadisce i tre presupposti della petizione ereditaria: la qualità di erede dell’attore, il possesso dei beni da parte del convenuto e l’appartenenza dei beni all’asse ereditario. L’azione è reale e attribuita all’erede ex novo al momento dell’apertura della successione. Legittimati attivi e passivi sono soltanto, rispettivamente, chi adduce la propria qualità di erede e chi possiede i beni di cui si chiede la restituzione.

Ne deriva che la petitio hereditatis non può essere utilizzata per recuperare beni già fuoriusciti dal patrimonio del de cuius prima della morte. Nel caso concreto, i due assegni erano stati emessi quando la defunta era ancora in vita e il loro controvalore non faceva parte dell’asse ereditario. La Corte richiama sul punto Cass. n. 8942 del 2024, Cass. n. 3181 del 2011, Cass. n. 3939 del 2001 e Cass. n. 3067 del 1974.

La qualificazione operata dalla Corte d’appello è pertanto errata, perché fondata su un presupposto — l’appartenenza delle somme all’asse ereditario — insussistente. I motivi, trattati congiuntamente per connessione, sono accolti. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, perché si attenga ai principi di diritto enunciati, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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