Responsabilità del concessionario della riscossione e annullamento ex lege dei crediti minori (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 125 del 06.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle materie di contabilità pubblica il giudizio ad istanza di parte ex art. 172, comma 1, lett. d), c.g.c. è ammissibile anche quando l’ente creditore agisca nei confronti del concessionario della riscossione per accertare l’inadempimento degli obblighi di servizio e la conseguente dispersione del credito, senza necessità di previo esperimento del procedimento di cui agli artt. 19 e 20 d.lgs. n. 112/1999. La domanda è però infondata nel merito quando il credito di importo inferiore a 1.000 euro è stato annullato ex lege per effetto dell’art. 4 d.l. n. 119/2018, poiché la soddisfazione della pretesa era divenuta più improbabile che probabile anche in presenza di una diligente attività di riscossione, con esclusione del nesso causale e del profilo colposo dell’inadempimento. Il danno all’immagine è risarcibile solo nei casi tassativamente previsti.
Il Fatto
La società ricorrente, azienda di mobilità titolare di crediti per sanzioni amministrative pecuniarie, agisce in riassunzione davanti alla Corte dei conti nei confronti dell’agente della riscossione. Chiede l’accertamento dell’inadempimento contrattuale e della responsabilità del concessionario per la mancata riscossione di una somma iscritta a ruolo, con condanna al pagamento dell’importo, della maggiorazione, degli interessi e del danno all’immagine, liquidato in via equitativa.
Il credito trae origine da una sanzione per violazione dell’obbligo di valido titolo di viaggio. La cartella non è stata notificata nei termini e il giudice ordinario, su opposizione del contribuente, ha dichiarato l’estinzione per prescrizione del diritto. Il giudice di pace ha poi declinato la giurisdizione, applicando l’ordinanza delle Sezioni Unite n. 5569/2023, che aveva ricondotto la controversia al giudizio ad istanza di parte davanti al giudice contabile. Da qui la riassunzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione di giurisdizione. L’art. 103, comma 2, Cost. attribuisce alla Corte dei conti la cognizione sulle materie di contabilità pubblica. Le Sezioni Unite, con l’ordinanza richiamata, hanno qualificato il concessionario come agente contabile e ricondotto la controversia alla categoria aperta e residuale dell’art. 172, lett. d), c.g.c.
Su questa base cade l’eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione della ricorrente. L’azione non invade la sfera della responsabilità erariale, riservata alla Procura, ma resta confinata nel rapporto di dare e avere tra ente impositore e concessionario. La lettera d) ha valore rafforzativo per la giurisdizione e per l’ammissibilità del giudizio atipico, senza necessità di interpositio legislatoris.
Superata anche l’eccezione di mancato esperimento del procedimento amministrativo, il Collegio passa al merito. Assume rilievo assorbente l’annullamento ex lege dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, disposto dall’art. 4 d.l. n. 119/2018, che comprende la pretesa azionata.
Il Collegio esclude poi la colpa del concessionario, tenuto conto dei limiti legislativi all’attività di riscossione e delle soluzioni di continuità nella gestione del servizio. Anche in presenza di una condotta diligente, la soddisfazione di crediti minimi e risalenti nel tempo sarebbe stata più improbabile che probabile. Manca dunque il nesso causale con il danno patrimoniale.
Quanto al danno all’immagine, la domanda è rigettata: fuori dalle ipotesi tipiche, il diritto al risarcimento è inesistente, come chiarito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 355/2010. Le spese sono compensate per la novità delle questioni e l’incertezza applicativa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.