Responsabilità del concessionario della riscossione e annullamento ex lege dei crediti (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 128 del 06.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il concessionario incaricato della riscossione di crediti facenti capo a un ente impositore pubblico è agente contabile, e le controversie sul rapporto di dare-avere con l’ente creditore appartengono alla giurisdizione contabile ai sensi dell’art. 103, comma 2, Cost. e dell’art. 172, comma 1, lett. d), c.g.c., quale categoria aperta e residuale dei giudizi ad istanza di parte in materia di contabilità pubblica. Ammissibile è la domanda dell’ente impositore volta ad accertare l’inadempimento del concessionario, senza necessità di previo esperimento del procedimento di discarico: diversa è l’azione di responsabilità erariale, riservata alla Procura contabile. La sopravvenuta estinzione legale del credito di modesto importo esclude, in concreto, la colpa del concessionario, sì che inammissibile è la pretesa risarcitoria, anche con riguardo al danno all’immagine.

Il Fatto

La società ricorrente, ente impositore a partecipazione pubblica, aveva affidato al concessionario della riscossione un ruolo relativo a una sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata a un contribuente e rimasta insoluta. Il concessionario non aveva notificato la cartella di pagamento né alcun altro atto interruttivo nel termine quinquennale, cosicché il credito era stato dichiarato prescritto dal giudice ordinario, su opposizione del debitore.

La società ha quindi convenuto il concessionario davanti alla Corte dei conti, chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale e di quello all’immagine. Il giudizio ordinario era stato definito con declaratoria di difetto di giurisdizione, con conseguente riassunzione davanti alla Sezione contabile. Il concessionario ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della ricorrente e, nel merito, l’intervenuto annullamento ex lege dei debiti di importo minore.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta per prima la questione di giurisdizione. L’art. 172, lett. d), c.g.c. attribuisce alla Corte dei conti i giudizi ad istanza di parte «e comunque nelle materie di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato». Il rapporto tra ente creditore e concessionario attiene alla corretta gestione del denaro pubblico e rientra in tale categoria residuale.

Su questa base la Corte respinge l’eccezione di difetto di legittimazione attiva. La domanda non introduce un’azione di responsabilità erariale, riservata al pubblico ministero contabile, ma mira ad accertare l’inadempimento del concessionario e la dispersione del credito nel rapporto di dare-avere. Il discarico di cui agli artt. 19 e 20 d.lgs. n. 112/1999 non costituisce condizione di ammissibilità: la controversia non ha finalità tipicamente risarcitorie, ma attiene alla definizione del rapporto esattoriale.

Nel merito la domanda è infondata. L’art. 4 d.l. n. 119/2018 ha disposto l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, per tali intendendosi anche le sanzioni amministrative. Il credito azionato rientra tra quelli estinti ex lege, con decorrenza dal 31 dicembre 2018.

Il Collegio esclude che sia configurabile la colpa del concessionario. Le limitazioni legislative all’attività di riscossione e l’inesigibilità strutturale dei crediti vetusti di modesto importo rendono «più probabile che non» la mancata soddisfazione del credito anche in presenza di una diligente condotta esattiva.

È rigettata anche la domanda di danno all’immagine: ai sensi dell’art. 51, comma 7, c.g.c., tale pregiudizio presuppone una sentenza penale irrevocabile di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione, ipotesi estranea alla fattispecie. Le spese sono compensate per la novità delle questioni e l’incertezza applicativa del quadro normativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *