Limite spesa personale SSN riferito alla Regione in chiave aggregata (Corte dei Conti Sez. contr. Lazio n. 73 del 02.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il limite di spesa per il personale previsto dall’art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2019 deve essere riferito alla Regione, tenuta a governare, a livello aggregato, la spesa del personale di tutti gli enti del Servizio sanitario regionale. Il limite di spesa per il personale previsto dall’art. 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009 è ancora produttivo di effetti, in via alternativa, al limitato fine di assicurare agli enti un più ampio margine di spesa rispetto a quello derivante dall’applicazione dell’art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2019. Ne consegue che la valutazione sul rispetto dei limiti di spesa del personale degli enti del SSR deve essere condotta in chiave sistemica, sul piano regionale e del bilancio consolidato, e non con riferimento al singolo ente.

Il Fatto

Nell’ambito dell’istruttoria sul bilancio di esercizio 2023 dell’Azienda sanitaria locale di Roma 1, la Sezione regionale di controllo per il Lazio ha rilevato il superamento del tetto di spesa per il personale stabilito dall’art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2019. La Regione ha replicato che il limite andava verificato sul bilancio sanitario consolidato regionale, avendo riguardo al rispetto del diverso parametro dell’art. 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009, e non a livello di singolo ente del SSR.

Con la deliberazione n. 31/2025/PRSS la Sezione ha sospeso in parte la pronuncia sul rendiconto e ha deferito alla Sezione delle autonomie due questioni di massima, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 174 del 2012 e dell’art. 17, comma 31, del decreto-legge n. 78 del 2009: se il limite di spesa vada riferito al singolo ente o alla Regione, e quale sia il rapporto tra i due limiti richiamati.

La Motivazione della Corte

La Sezione delle autonomie, con la deliberazione n. 9/SEZAUT/2025/QMIG, ha enunciato il principio di diritto che il Collegio richiama integralmente. Il vincolo di spesa del personale degli enti del Servizio sanitario regionale è riferito alla Regione, quale soggetto tenuto a governare a livello aggregato la spesa di tutti gli enti del SSR. La verifica, pertanto, non può essere condotta isolando il singolo ente.

Il Collegio dà atto della natura aggregata del vincolo. La sua collocazione sistemica impone di leggerlo nel bilancio consolidato regionale, in coerenza con la funzione di governo del fabbisogno complessivo di personale che la Regione svolge in sede di definizione dell’organizzazione del proprio Servizio sanitario regionale e di approvazione dei Piani triennali di fabbisogno del personale.

Quanto al secondo profilo, il limite dell’art. 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009 conserva efficacia, ma in via alternativa e per il solo fine di assicurare agli enti un margine di spesa più ampio rispetto a quello derivante dall’applicazione dell’art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2019. I due parametri non si sommano né si elidono: operano su piani distinti, il primo come possibile beneficio, il secondo come regola di riferimento del vincolo aggregato.

In forza di tale pronuncia, il Collegio prende atto delle risultanze relative al 2023 e, per gli esercizi successivi, rinvia l’esame del rispetto del limite di spesa all’esito delle determinazioni che verranno assunte nei controlli in sede di parifica dei rendiconti regionali e dei consolidati sanitari regionali di ciascun anno. Resta ferma l’esigenza che la Regione accerti, in capo a ciascuna azienda sanitaria, il mantenimento dell’equilibrio di bilancio e il rispetto della programmazione autorizzata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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