Responsabilità contabile per contabilità non veritiera e disavanzo occultato (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 183 del 26.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La tenuta della contabilità di un’azienda speciale secondo un modello che imputa promiscuamente i flussi finanziari delle due aree di attività, in violazione dei principi di competenza economica, correlazione tra costi e ricavi e veridicità del bilancio, integra una condotta antigiuridica gravemente colposa e gli obblighi di servizio dei soggetti che vi hanno concorso. Non costituisce però danno erariale il disavanzo che i Comuni soci abbiano ripianato per effetto della inadeguatezza delle tariffe dei servizi e dei contributi di funzionamento, poiché quel ripiano rappresenta la necessaria integrazione del corrispettivo dovuto per i servizi resi e la copertura dei costi di gestione corrente. Costituiscono invece danno le spese sostenute dall’azienda per ricostruire correttamente la contabilità e per gestire il disavanzo occultato, purché riconducibili in via diretta e prevalente alla condotta contestata.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio i vertici di un’azienda speciale costituita dai Comuni soci per la gestione di servizi socioassistenziali, contestando la responsabilità amministrativa per colpa grave. La notizia di danno era emersa da una verifica contabile interna e da consulenze successive, che avevano ricostruito un ingente disavanzo d’esercizio occultato da bilanci esposti in equilibrio fittizio.

Il danno era stato diviso in due poste: il danno traslato sui Comuni soci, pari alla metà delle somme versate per ripianare le perdite, e il danno rimasto a carico dell’azienda, rappresentato dalle spese per ricostruire la contabilità e sostenere la liquidazione. La domanda riguardava la responsabile del settore amministrativo, il direttore generale, il revisore e il presidente del consiglio di amministrazione, con percentuali differenziate secondo il diverso apporto asserito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’accertamento della antigiuridicità della condotta. Un’azienda speciale ex art. 114 d.lgs. n. 267/2000 è tenuta ad adottare una contabilità economico-patrimoniale e a conformarsi ai principi contabili dell’allegato 1 al d.lgs. n. 118/2011 e alle regole civilistiche richiamate dallo stesso art. 114. L’imputazione delle risorse per cassa e non per competenza, con commistione tra le entrate dell’attività di ente strumentale e quelle del ruolo di ente capofila del Piano di zona, ha sopravvalutato il valore della produzione e nascosto i risultati realmente negativi.

La Corte respinge l’argomento delle difese secondo cui, in assenza di un regolamento di contabilità, non sussistesse alcun obbligo di separare le due aree. La diversa natura e la destinazione vincolata dei fondi pubblici impongono una specifica rappresentazione contabile, e nessuna consuetudine contra legem può integrare il quadro normativo. Emerge così la violazione dei principi di competenza, correlazione, neutralità e, soprattutto, veridicità e attendibilità delle scritture.

Quanto alla ripartizione, la Corte ritiene non convincente il differente apporto causale tra la condotta materiale della responsabile amministrativa e quella omissiva dei superiori e degli organi di controllo. L’adozione di un modello contabile gravemente illegittimo, condiviso e consapevole da parte di tutti i soggetti coinvolti, conduce a imputare il danno in parti uguali.

Sul primo capo, il Collegio esclude il danno. Gli esborsi correlati ai costi dei servizi e quelli per l’inadeguatezza dei contributi di funzionamento non configurano danno erariale: ai sensi dell’art. 14 dello statuto, la copertura dei costi di erogazione e di gestione corrente grava sugli enti aderenti, sicché il ripiano è la giusta integrazione del corrispettivo dovuto. La domanda, in parte qua, è respinta.

Accolta parzialmente la seconda posta. Dopo l’analitico esame della documentazione, restano ascrivibili solo alcune voci: il primo incarico di ricostruzione contabile, gli onorari notarili e dei liquidatori, la consulenza economico-finanziaria e il parere tecnico connesso al ripiano. Sono invece esclusi i compensi per la seconda consulenza, sostanzialmente sovrapponibile alla prima, e gli onorari del contenzioso civile e penale, attivato con lite temeraria. Il danno è rideterminato nel 50% degli esborsi, con condanna dei convenuti al pagamento delle rispettive quote, oltre interessi legali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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