Spese economali: irregolarità senza condanna dell’agente per carenze regolamentari (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 177 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le spese economali costituiscono una deroga rispetto alla programmazione degli acquisti e sono dirette a far fronte a spese urgenti e imprevedibili, necessarie per il funzionamento degli uffici, per le quali il ricorso all’ordinario procedimento di spesa costituirebbe un ostacolo al buon andamento dell’azione amministrativa. Esse rivestono carattere residuale e minimale e devono essere effettuate per le sole spese tassativamente previste dal regolamento di contabilità dell’ente, non potendo l’economo distrarre il fondo per eseguire spese non espressamente contemplate. Le spese ricorrenti e programmabili, come le quote associative, sono carenti dei requisiti dell’urgenza e dell’imprevedibilità e non possono gravare sul fondo economale, pur se astrattamente ricomprese nell’elenco delle spese ammissibili. Nei giudizi di conto, il mancato rispetto della tassatività delle spese economali determina la declaratoria di irregolarità del conto, ma la condanna alla restituzione può essere esclusa in applicazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, considerate le carenze regolamentari e le responsabilità di altri soggetti. L’istanza di oscuramento dei dati personali ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9 Reg. (UE) 2016/679 va respinta quando non siano specificati i legittimi motivi e la sentenza non contenga dati sensibili.
Il Fatto
Il Magistrato istruttore riferiva al Presidente della Sezione giurisdizionale l’esito della verifica sul conto giudiziale reso dall’economo del Comune per la gestione 2019 (periodo 01.01.2019 – 31.10.2019), data di cessazione dell’agente per pensionamento. La relazione di irregolarità evidenziava plurimi profili critici: il conto consisteva in una mera stampa del registro delle operazioni di cassa, senza alcuna riclassificazione conforme al modello 23 del d.P.R. n. 194/1996; mancava il verbale di passaggio di consegne; non risultava differenziazione tra spese effettuate mediante assegno circolare e per contanti; non era annotata l’integrale restituzione dell’anticipazione. Il Magistrato istruttore rilevava inoltre spese non ammissibili per complessivi euro 4.053,69, la duplicazione di una spesa per abbonamenti a riviste per euro 229,40 e la mancata verifica periodica della cassa economale da parte dell’Organo di revisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, pur a seguito della documentazione prodotta dall’agente, non tutti i rilievi possono considerarsi superati. Il conto, seppur redatto su modello conforme, non riporta informazioni necessarie a restituire una rappresentazione chiara della gestione, come l’annotazione della restituzione integrale dell’anticipazione, desumibile solo dalla somma delle operazioni di rimborso. Il registro di cassa consiste in un mero elenco delle spese, senza annotazioni relative alle entrate e alle restituzioni.
La Corte ricostruisce il quadro normativo di riferimento, richiamando il Regolamento di contabilità comunale che all’art. 5, comma 2, prescrive che l’economo provvede all’erogazione di spese di modesta entità o che, per necessità o convenienza, debbono essere effettuate per contanti, con elencazione tassativa delle tipologie ammesse. Il Collegio osserva come le spese economali rivestano carattere residuale e minimale e come la non programmabilità e l’imprevedibilità debbano sempre contraddistinguere le spese effettuate tramite il fondo economale.
In applicazione di tali principi, la Corte esclude che possano essere poste a carico del fondo economale le spese per quote associative, in quanto carenti dei requisiti dell’urgenza e dell’imprevedibilità, trattandosi di spese ricorrenti e programmabili, pur se ricomprese nell’elenco delle spese ammissibili del regolamento. Quanto alle restanti spese, il Collegio prende atto che l’agente si è conformato a una prassi consolidata, resa possibile da una formulazione ampia delle disposizioni regolamentari che ha consentito un’interpretazione estensiva della nozione di spese economali. Le caratteristiche di eccezionalità e residualità avrebbero richiesto una più puntuale disciplina, soprattutto per le spese di rappresentanza, per le quali la giurisprudenza della Corte dei conti richiede i caratteri dell’inerenza, dell’ufficialità e dell’eccezionalità, escludendo gli atti di mera liberalità e le spese non finalizzate a promuovere l’attività o i servizi offerti alla cittadinanza.
Pur confermando le irregolarità, il Collegio considera, in applicazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, le concrete circostanze e le disfunzioni rilevate: carenze regolamentari e responsabilità di altri soggetti, come l’Organo di revisione che non ha effettuato le verifiche periodiche prescritte dall’art. 11 del Regolamento comunale. La Corte non dispone pertanto la condanna alla restituzione delle spese non rientranti, in senso stretto, tra quelle economali. Risulta invece superato il rilievo sulla duplicazione della spesa per abbonamenti, essendo stato l’ente già risarcito mediante compensazione. La tardiva redazione della relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c. costituisce irregolarità non riferibile all’agente ma all’Amministrazione. Il Collegio dichiara infine l’irregolarità del conto, senza condanna alle spese, e respinge l’istanza di oscuramento per carenza dei legittimi motivi, non vertendosi in materia di dati sensibili e non essendo compromessi onore e reputazione delle parti.
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Nota della Redazione
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