Responsabilità contabile per dolo nella percezione di contributi PSR non spettanti (Corte dei Conti Sez. I App. n. 153 del 24.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile il giudice può fondare il proprio convincimento su tutti gli elementi acquisiti, anche di natura indiziaria e provenienti dal procedimento penale, secondo il canone della preponderanza dell’evidenza e non oltre il ragionevole dubbio. La percezione di contributi pubblici in assenza del requisito dell’effettività della spesa integra danno erariale, non essendo sufficiente la materiale realizzazione dell’opera finanziata. La simulazione delle fatture a fronte di operazioni inesistenti e l’utilizzo di prestazioni in economia oltre i limiti del bando concretano una condotta dolosa, che esclude l’esercizio del potere riduttivo.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un’ampia indagine della Guardia di Finanza su molteplici beneficiari di finanziamenti pubblici erogati nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Sardegna, misura 121, finalizzati all’ammodernamento delle aziende agricole.
Con atto di citazione la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Sardegna conveniva in giudizio il titolare di un’azienda agricola, chiedendone la condanna, a titolo di dolo, al risarcimento del danno di euro 106.633,04 in favore dell’ente regionale gestore degli aiuti, per l’illegittima percezione dei contributi. La Sezione territoriale accoglieva integralmente la domanda con sentenza n. 181/2022. Il soccombente proponeva appello, lamentando l’erronea valutazione del quadro probatorio, l’insussistenza dell’elemento soggettivo e, in via subordinata, l’invocata riduzione dell’addebito.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta anzitutto il profilo probatorio. Richiamando il consolidato orientamento contabile, il Collegio ribadisce che il giudice può trarre argomenti di prova da tutti gli elementi in suo possesso, senza i vincoli propri del processo penale. La responsabilità amministrativa, a prevalente funzione risarcitorio-recuperatoria, opera secondo la regola della preponderanza dell’evidenza: la distinzione tra indizio e prova tende a sfumare in un giudizio fondato anche su presunzioni e canoni probabilistici. Ne deriva che tutti gli elementi comunque acquisiti in sede processuale e preprocessuale penale possono essere oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice contabile.
Su questa base, la Corte ritiene immune da censure il ragionamento della Sezione territoriale, che aveva valorizzato le movimentazioni finanziarie incrociate tra un ristretto gruppo di imprese agricole, tutte beneficiarie dei medesimi contributi. Attraverso l’emissione di fatture sovrapponibili e a breve distanza temporale, le somme percepite tornavano nella disponibilità dell’imprenditore che le aveva inizialmente erogate, in modo che nessuno sostenesse effettivamente alcun onere finanziario.
Il Collegio supera la doglianza sull’oggetto sociale dell’impresa fornitrice: la contestazione non atteneva alla natura dell’attività ufficialmente esercitata, ma alla circostanza che le prestazioni dichiarate di fornitura e posa in opera delle recinzioni non sono state realmente effettuate. L’analisi bancaria e la documentazione in atti confermano la sostanziale nullità dei flussi di denaro.
La Corte afferma poi un principio decisivo: la realizzazione delle opere non costituisce, di per sé, esimente di responsabilità. Sono ammissibili a contributo solo le spese effettivamente sostenute dal beneficiario finale, nel rispetto delle prescrizioni del bando, che imponeva anche un obbligo di cofinanziamento delle opere finanziate. L’esecuzione dei lavori in economia, oltre i limiti consentiti, determinava il duplice indebito vantaggio di aggirare le limitazioni del bando e il correlato obbligo di cofinanziamento.
Gli accertamenti evidenziano, inoltre, che le imprese coinvolte risultavano prive di dipendenti, rendendo inverosimile che trascurassero la propria attività per realizzare le recinzioni di altre aziende. Quanto all’elemento soggettivo, la consapevole produzione di dichiarazioni e documenti volti ad alterare la realtà dei fatti integra il dolo, che esclude il potere riduttivo. L’appello viene pertanto rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata e condanna alle spese.
Nota della Redazione
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