Decorrenza del ricalcolo pensionistico ex art. 54 d.P.R. 1092/1973 dal 1.1.2022 (Corte dei Conti Sez. I App. n. 154 del 25.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio previsto dall’art. 1, comma 101, l. n. 234/2021 si applica anche al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile già collocato in quiescenza al 31.12.2021. La decorrenza economica dell’aumento derivante dal ricalcolo della pensione con la maggiorazione del 2,44 per cento per ogni anno utile sulla quota retributiva va però fissata al 1.1.2022, data di entrata in vigore della legge di bilancio. Il giudice di appello che riconosca il diritto oltre tale limite erra nell’individuazione della decorrenza e la sentenza va riformata in parte qua. Le spese di difesa possono essere compensate in presenza di soccombenza reciproca e di un quadro giurisprudenziale non univoco al tempo della domanda.
Il Fatto
L’INPS propone appello avverso la sentenza con cui la Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria ha accolto il ricorso di un ex agente di polizia penitenziaria, già in quiescenza, riconoscendogli l’aliquota pensionabile del 2,44 per cento ex art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 in luogo di quella meno favorevole applicata.
L’Istituto lamenta la violazione dell’art. 1, comma 101, l. n. 234/2021: il primo giudice avrebbe riconosciuto il beneficio sin dalla data di pensionamento anziché dall’entrata in vigore della legge. Chiede quindi la riforma parziale, con decorrenza del miglior trattamento dal 1.1.2022. L’appellato eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del gravame per mancata rituale notifica e chiede la conferma integrale.
La Motivazione della Corte
In via non definitiva, con l’ordinanza n. 3/2024, la Sezione ha qualificato la notifica dell’appello come nulla e non inesistente, disponendone la rinotifica ai sensi del combinato disposto degli artt. 50, 88 e 90 c.g.c., con oneri a carico dell’appellante. L’Istituto ha comprovato l’avvenuto adempimento, così superando l’eccezione di rito.
Nel merito la Corte richiama il testo dell’art. 1, comma 101, l. n. 234/2021, che estende al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso al 31.12.1995 di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, l’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 ai fini del calcolo della quota retributiva, con applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile.
Sull’interpretazione della norma si è consolidato l’indirizzo inaugurato da questa Sezione con la sentenza n. 45/2022 e seguito da altre pronunce d’appello (Sez. I App. nn. 179 e 203 del 2023; Sez. II App. n. 126/2023; Sez. III App. n. 8/2023), indirettamente avvalorato dalla Corte cost. n. 33/2023. Da tale indirizzo discendono due corollari: il beneficio si applica anche al personale già in quiescenza al 31.12.2021; la decorrenza economica dell’aumento va individuata al 1.1.2022, data di entrata in vigore della legge di bilancio.
Alla luce di tali argomenti l’appello è accolto. La sentenza impugnata è riformata in parte qua, negandosi il diritto fino al rateo pensionistico maturato al 31.12.2021. Le spese di difesa sono compensate, per la soccombenza parziale reciproca, la non univocità dei precedenti al tempo della domanda e il sopravvenuto quadro ordinamentale. Nulla per le spese di giudizio, data la gratuità delle cause previdenziali.
Nota della Redazione
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