Improcedibile il giudizio di conto del consegnatario con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 42 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali con debito di vigilanza è agente amministrativo e non agente contabile, sicché non è tenuto alla resa del conto giudiziale. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924 e dell’art. 12 del D.P.R. n. 254/2002, solo i consegnatari con debito di custodia — gestioni tipicamente di magazzino, con consistenze iniziali, movimenti di carico e scarico e obbligo restitutorio — sono soggetti al giudizio di conto. La mera elencazione dei beni in uso continuativo agli uffici, priva di una gestione di magazzino, non integra gli estremi del conto giudiziale e il relativo giudizio va dichiarato improcedibile.
Il Fatto
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per le Marche, esamina il conto giudiziale reso da un consegnatario di beni mobili di un Comune per l’esercizio finanziario 2018, in servizio presso il settore cimiteriale e acquedotto.
Il magistrato istruttore, con relazione d’irregolarità, rileva che il conto è stato trasmesso al Comune nei termini ma depositato presso la Sezione oltre il termine dell’art. 233, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, senza la relazione dell’organo di controllo interno. Il conto elenca cinquantadue beni, con consistenza iniziale e finale pari a € 43.883,51 e movimenti di carico e scarico a zero. Il Comune, interpellato con nota istruttoria, qualifica l’agente come consegnatario per debito di vigilanza. Il P.M. conclude per l’improcedibilità del giudizio di conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione preliminare della qualificazione del rapporto. L’art. 93 del T.U.E.L. impone la resa del conto agli agenti contabili con maneggio di denaro o incaricati della gestione dei beni degli enti locali, ma la giurisprudenza contabile ha da tempo circoscritto l’obbligo ai soli consegnatari con debito di custodia, richiamando le pronunce delle Sezioni Abruzzo, Veneto e Piemonte.
La Corte distingue le due figure. Il debito di custodia presuppone la gestione di un deposito o magazzino, alimentato da acquisizioni in stock e destinato a ricostituire le scorte; il debito di vigilanza si risolve nella sorveglianza sull’impiego dei beni dati in uso e nella gestione delle scorte operative necessarie all’ordinario funzionamento dell’ufficio.
Il discrimine è quantitativo e qualitativo: se la giacenza presso gli uffici eccede la ragionevole necessità di funzionamento, essa rivela un’attività di continuativo rifornimento e configura una vera gestione contabile. I beni di consumo strettamente funzionali all’ufficio restano invece esclusi dalla resa del conto, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa e di controllo di gestione.
Nel caso concreto i beni risultano in uso continuativo agli uffici e non custoditi in un deposito per la distribuzione. La stessa Amministrazione ha confermato la qualifica di agente amministrativo per debito di vigilanza. Sul piano formale, la mera elencazione dei beni inventariati non documenta una gestione di magazzino conforme al mod. 24 del D.P.R. n. 194/1996.
Venendo meno i presupposti normativi della resa del conto, il giudizio è improcedibile. Essendo la decisione limitata a questioni preliminari, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016 non si pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.