Responsabilità contabile del privato percettore di contributi pubblici non rendicontati (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 96 del 15.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il soggetto privato destinatario di contributi pubblici, concorrendo alla realizzazione di un programma dell’amministrazione, instaura con essa un rapporto di servizio funzionale che radica la giurisdizione della Corte dei conti, assumendo la stessa posizione di un dipendente o amministratore pubblico. Il beneficiario che, per sue scelte, incide negativamente sul modo di essere dell’attività amministrativa e determina uno sviamento dalle finalità perseguite realizza un danno erariale risarcibile. Gli obblighi gravanti sul percettore ricomprendono tutti gli adempimenti fissati nel contratto di concessione, sicché lo sviamento può realizzarsi tanto nella fase genetica quanto in quella funzionale, compresa l’omessa comunicazione della cessazione dei rapporti di lavoro. La responsabilità grava anche sull’amministratore di fatto che abbia diretto le operazioni di indebita percezione.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato due convenuti chiedendo la condanna solidale al risarcimento di 84.000,00 euro in favore della Regione Puglia. Il primo, titolare di una ditta individuale, aveva ottenuto un contributo nell’ambito del POR Puglia 2007-2013, Fondo Sociale Europeo, impegnandosi ad assumere dodici lavoratrici disoccupate e a mantenere i posti di lavoro per almeno trentasei mesi.
Dopo l’erogazione del cinquanta per cento del contributo, la ditta aveva omesso la prescritta rendicontazione trimestrale; sei lavoratrici si erano dimesse e le sostituzioni erano state solo parziali. La Regione aveva revocato il contributo e denunciato i fatti. Il procedimento penale si era concluso con declaratoria di prescrizione. La Procura ha contestato anche al secondo convenuto la qualità di amministratore di fatto della ditta.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto affermato la propria giurisdizione. Per i privati percettori di contributi pubblici opera il rapporto di servizio funzionale: il beneficiario partecipa al programma dell’amministrazione e assume la posizione di un dipendente pubblico. Richiamando la giurisprudenza contabile e le Sezioni Unite n. 13245 del 2019, la Corte ha ribadito che il discrimine tra giurisdizione ordinaria e contabile risiede nella natura del danno e negli scopi perseguiti, non nella qualità del soggetto.
Nel merito, i fatti documentano lo sviamento del finanziamento. Il titolare non ha mantenuto i rapporti di lavoro per trentasei mesi né ha provveduto alle sostituzioni entro tre mesi; ha inoltre disatteso gli obblighi di comunicazione previsti dall’avviso pubblico a pena di revoca. La Sezione ha richiamato la propria sentenza n. 259 del 30.4.2015, secondo cui gli obblighi del percettore comprendono tutti gli adempimenti fissati nel contratto di concessione.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ha ravvisato il dolo, per la consapevole e intenzionale violazione della normativa e delle disposizioni convenzionali, con svilimento del fine di interesse generale e successiva sottrazione alle richieste di pagamento. Il danno erariale è stato quantificato nell’intero importo del finanziamento erogato.
La responsabilità è stata ascritta anche al secondo convenuto, qualificato amministratore di fatto della ditta nel periodo di esercizio dell’attività. La Corte ha fondato il giudizio su plurimi elementi: le dichiarazioni rese dallo stesso convenuto in sede di perquisizione e al pubblico ministero, il rinvenimento di una carta ricaricabile intestata al titolare, le testimonianze dei militari della Guardia di Finanza e di alcune dipendenti, nonché le risultanze del procedimento penale valorizzate nella sentenza di prescrizione. Anche a suo carico è stato ravvisato il dolo.
I convenuti, rimasti contumaci, sono stati condannati in solido al pagamento di 84.000,00 euro in favore della Regione, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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