Responsabilità contabile e prova indiziaria: mancata presenza non è assenza dal servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 73 del 30.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativa per danno erariale, la mancata presenza fisica del dipendente presso la sede operativa non equivale automaticamente ad assenza dal servizio e non integra una presunzione di rango rinforzato ai sensi dell’art. 2729 cod. civ. L’onere di provare la condotta antigiuridica ricade sulla Procura regionale. Quando il convenuto abbia fornito giustificazioni concrete, capillari e riferite a ciascuna giornata contestata, la parte pubblica deve confutarle con nuovi elementi oggettivi e persuasivi, non essendo sufficiente una diversa lettura degli stessi indizi. Nel giudizio contabile la valutazione probatoria segue il canone del più probabile che non, distinto dalla regola penale dell’oltre ogni ragionevole dubbio. Indizi non gravi, precisi e concordanti non sostengono l’addebito.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio un sottufficiale della Marina Militare in servizio presso una base NATO situata su un’isola, contestandogli di aver indebitamente percepito la retribuzione per venti giornate in cui non avrebbe prestato attività lavorativa, pur avendo annotato i relativi orari negli statini mensili delle presenze. Il presunto danno patrimoniale ammontava a Euro 2.701,13, cui si aggiungeva un danno all’immagine di Euro 5.402,26, computato in misura doppia.

La vicenda traeva origine da informative dei Carabinieri e dall’analisi dei tabulati telefonici, che avevano agganciato celle sulla terraferma. Il procedimento penale militare si era concluso con sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto. Il convenuto si è costituito eccependo il difetto della condotta contestata e chiedendo l’ammissione della prova testimoniale.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha anzitutto dichiarato inammissibile l’istanza istruttoria, ritenendola irrilevante e non decisiva: dal materiale documentale già versato nel fascicolo emergevano tutti gli elementi per la ricostruzione del fatto. In tema di richieste istruttorie, il collegio ha richiamato gli orientamenti della Suprema Corte sull’onere di dimostrare la decisività del punto trascurato.

Sul merito, la Corte ha deciso in base alla ragione più liquida, ravvisando la carenza di prova dell’elemento strutturale della condotta antigiuridica. Gli indizi dedotti dalla Procura, complessivamente considerati, non si sono rivelati gravi, precisi e concordanti, cedendo di fronte alle argomentazioni difensive, reputate plausibili e attendibili.

La Sezione ha precisato la corretta distribuzione dell’onere probatorio: quando il convenuto offra elementi ragionevoli e verosimili a propria discolpa, in modo capillare e riferito a ciascuna giornata, spetta alla parte pubblica confutarli con nuovi fattori oggettivi e persuasivi. Non basta una mera lettura opposta degli stessi elementi presuntivi.

Quanto alla valutazione della prova per presunzioni ex artt. 2727 e 2729 cod. civ., i due momenti del giudizio indiziario — esame isolato e apprezzamento globale — non hanno raggiunto il livello della preponderanza dell’evidenza causale. Il contesto ambientale, temporale e geografico ha reso credibili le giustificazioni: la possibilità di svolgere servizio presso una sede secondaria, l’attività in smart working durante l’emergenza pandemica, gli ordini verbali impartiti all’occorrenza e l’inefficienza del sistema cartaceo di rilevazione delle presenze.

La Corte ha ritenuto non convincente la tesi dell’attore secondo cui la mancata presenza sull’isola, non controversa, avrebbe invertito l’onere della prova: l’art. 2697 cod. civ. non opera in tal senso, perché l’attività lavorativa poteva essere legittimamente svolta altrove. Le presunzioni offerte sono qualificate come supersemplici, prive di adeguati riscontri e non integranti il principio della convergenza del molteplice. Ha infine confermato l’assoluzione, liquidando le spese legali a carico dell’Amministrazione secondo i parametri del D.M. n. 55 del 2014.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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