Responsabilità contabile e prova presuntiva: assoluzione del militare per assenza di dolo (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 3 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa e contabile l’onere probatorio della condotta illecita grava sulla Procura Regionale. Gli indizi, ai sensi degli articoli 2727 e 2729 cod. civ., devono essere valutati prima isolatamente e poi globalmente e devono risultare gravi, precisi e concordanti. Se il convenuto prospetta discolpe concrete e plausibili per ciascuna giornata contestata, la parte pubblica è tenuta a confutarle con nuovi fattori oggettivi e diretti, non essendo sufficiente una diversa lettura dei medesimi indizi. La sospensione del giudizio contabile in attesa del processo penale è esclusa dall’art. 106 del Codice della giustizia contabile, che richiede una pregiudizialità tecnica o giuridica e non una mera consequenzialità logica.
Il Fatto
La Procura Regionale ha citato in giudizio un Sottufficiale della Marina Militare in servizio presso una stazione NATO ubicata su un’isola, contestandogli di aver indebitamente percepito la retribuzione in numerose giornate comprese tra l’agosto 2019 e il marzo 2021, durante le quali non avrebbe prestato attività lavorativa pur avendo annotato i relativi orari sui registri delle presenze. Il pregiudizio patrimoniale è stato quantificato in poco più di tremila euro, cui si è aggiunto un danno all’immagine di importo doppio, per un totale contestato di oltre novemila euro.
La vicenda è emersa da una segnalazione anonima che ha attivato indagini dell’Arma, sfociate in un procedimento penale militare per truffa militare continuata aggravata. Il convenuto ha chiesto in via pregiudiziale la sospensione del giudizio contabile in attesa della definizione del processo penale e, nel merito, ha contestato la fondatezza dell’addebito, eccependo la carenza del requisito soggettivo e l’inefficienza del sistema cartaceo di rilevazione delle presenze.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha respinto l’istanza di sospensione. I principi di autonomia e separatezza del giudizio di responsabilità amministrativa rispetto a quello penale, anche a parità di fatti, impediscono di applicare l’art. 106 del Codice della giustizia contabile, che richiede una pregiudizialità tecnica o giuridica. Nel caso di specie ricorre una mera consequenzialità logica, non sufficiente a giustificare la sospensione, anche in ossequio al canone della ragionevole durata del processo.
Nel merito, la Corte ha ritenuto non persuasiva la tesi accusatoria e ha deciso in base alla ragione più liquida, incentrata sulla carenza di prova in ordine alla condotta antigiuridica. Gli indizi raccolti dalla Procura, complessivamente considerati, non si sono rivelati gravi, precisi e concordanti, risultando recessivi di fronte alle argomentazioni difensive, reputate plausibili e attendibili secondo il canone del “più probabile che non” che governa il giudizio contabile.
La Corte ha richiamato il principio per cui, quando il convenuto fornisce discolpe concrete e capillari per ciascuna giornata contestata, spetta alla parte pubblica confutarle con nuovi elementi oggettivi e diretti, non bastando una diversa lettura degli stessi indizi. Sul piano probatorio ha ricordato che, ai sensi degli articoli 2727 e 2729 cod. civ., il legame tra fatto noto e fatto ignoto non deve essere di necessità causale, ma di consequenzialità ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità.
La difesa ha evidenziato molteplici fattori idonei a giustificare l’assenza fisica dall’isola: la possibilità di svolgere servizio sulla terraferma su ordine anche verbale del Comandante, l’adozione dello smart working durante la pandemia, l’alternanza in squadre settimanali, la fruizione di licenze e riposi compensativi autorizzati anche verbalmente. La Corte ha inoltre rilevato l’inefficienza e l’inaffidabilità del sistema cartaceo di rilevazione delle presenze, lasciato incustodito e spesso incompleto, e ha valorizzato il fatto che le celle telefoniche agganciate dall’utenza del convenuto risultavano ubicate nella sua zona di residenza.
La Sezione ha quindi assolto il convenuto dagli addebiti, disponendo la liquidazione degli onorari del difensore a carico dell’Amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 31, comma 2, del Codice di giustizia contabile, applicando i parametri del D.M. n. 55 del 2014.
Nota della Redazione
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