Responsabilità contabile e insufficienza degli indizi sulla condotta assenteista (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 4 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa l’onere di provare la condotta illecita grava sulla Procura Regionale anche quando l’addebito riguardi un fatto negativo, quale l’assenza dal servizio. Se il convenuto ha addotto giustificazioni concrete e capillari per ciascuna delle giornate contestate, non basta alla parte pubblica opporre una diversa lettura degli stessi elementi indiziari: occorrono nuovi fattori oggettivi, diretti e persuasivi. Gli indizi non gravi, precisi e concordanti non superano il vaglio della preponderanza dell’evidenza causale, criterio che governa il giudizio contabile a differenza della regola penale oltre ogni ragionevole dubbio. L’autonomia del giudizio erariale rispetto a quello penale esclude, altresì, la sospensione necessaria in difetto di pregiudizialità tecnica ai sensi dell’art. 106 del Codice della giustizia contabile.
Il Fatto
La Procura Regionale ha citato in giudizio un Sottufficiale della Marina Militare in servizio presso una base NATO situata su un’isola raggiungibile solo per via marittima. L’addebito riguardava la falsa attestazione della presenza in servizio in tredici giornate, con conseguente percezione di retribuzioni non dovute per Euro 853,85, oltre a un danno all’immagine quantificato in misura doppia.
Dopo l’invito a dedurre, la Procura ha espunto sette giornate, riconoscendo come servizio effettivo i tempi di raggiungimento dell’isola legati allo scaglionamento delle partenze. L’atto di citazione ha quindi contestato un danno patrimoniale di Euro 626,46 e un danno all’immagine di Euro 1.252,92, per un totale di Euro 1.879,38. Il convenuto si è costituito chiedendo in via pregiudiziale la sospensione del giudizio in attesa del processo penale militare e, nel merito, il rigetto della domanda.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto disatteso l’istanza di sospensione. I principi di autonomia e separatezza del giudizio di responsabilità amministrativa rispetto a quello penale, richiamati dalle Sezioni Unite civili n. 1768 e n. 12539 del 2011, escludono la sospensione in assenza dei rigorosi presupposti dell’art. 106 del Codice della giustizia contabile. La norma richiede una pregiudizialità tecnica o giuridica, non una mera consequenzialità logica, secondo un indirizzo costante delle Sezioni Riunite contabili e della Suprema Corte, coerente con il canone della ragionevole durata del processo.
Nel merito, la domanda risarcitoria è stata rigettata per carenza di prova sulla condotta antigiuridica. La Corte ha scelto la ragione più liquida, rilevando che gli elementi indiziari offerti dalla Procura non raggiungono la soglia richiesta. Non emergono riscontri certi o altamente probabili a sostegno dell’ipotesi accusatoria.
Il Collegio ha precisato la corretta distribuzione dell’onere probatorio. Quando il convenuto fornisce elementi ragionevoli e verosimili, non generici ma concreti e riferiti a ciascuna giornata contestata, spetta alla parte pubblica confutare puntualmente tali argomentazioni con nuovi fattori oggettivi e persuasivi. Non è sufficiente una diversa lettura degli stessi indizi, che giunga a conclusioni opposte.
In tema di prova per presunzioni, richiamati gli artt. 2727 e 2729 cod. civ., la Sezione ha ricordato il criterio della Corte di Cassazione, Sez. II, n. 8781 del 2013: non serve un legame di necessità causale tra fatto noto e fatto ignoto, ma una consequenzialità ragionevolmente possibile secondo normalità. Il giudizio indiziario si articola in due momenti, l’esame isolato di gravità e precisione di ciascun indizio e la valutazione globale e unitaria. Nel caso concreto nessuno degli indizi ha superato, né isolatamente né complessivamente, il livello della preponderanza dell’evidenza.
Hanno pesato le giustificazioni difensive, calate in un contesto geografico e temporale peculiare. La disciplina scritta dell’Amministrazione militare può essere derogata, in casi di urgenza, da ordini anche verbali, come conferma l’art. 1349 del d.lgs. n. 66 del 2010. Rilevano la possibilità di servizio presso altri uffici sulla terraferma, il lavoro agile diffuso con la pandemia, l’alternanza in squadre settimanali e la fruizione di licenze e riposi compensativi autorizzati anche contestualmente. Il sistema cartaceo di rilevazione delle presenze si è rivelato inaffidabile, con fogli firma incustoditi e incompleti. Le celle telefoniche agganciate dall’utenza del convenuto risultano tutte ubicate nel suo luogo di residenza o nelle zone limitrofe.
Dirimente è apparso il dato per cui la stessa Procura ha espunto sette delle tredici giornate originariamente contestate. Il Collegio ha quindi assolto il convenuto dagli addebiti, liquidando le spese legali a carico dell’Amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 31, comma 2, del Codice di giustizia contabile, nella misura di Euro 1.000,00, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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