Responsabilità contabile del CAA per cessione credenziali e dolo civile (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 26 del 22.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità amministrativo-contabile per l’indebita percezione di contributi agricoli a carico del Fondo europeo può configurarsi anche in capo al responsabile del Centro di Assistenza Agricola che abbia reso possibile l’erogazione. La sistematica cessione delle credenziali informatiche ai collaboratori e l’azzeramento delle funzioni di verifica di secondo livello integrano una condotta connotata da dolo civile, non da colpa grave, perché consapevole e volontaria. Il nesso causale non può essere escluso con un giudizio controfattuale che presupponga l’identità dei fondi dichiarati nelle diverse campagne. L’occultamento doloso del danno priva di fondamento l’eccezione di prescrizione, decorrendo il termine dalla scoperta del pregiudizio. Il processo contabile resta autonomo rispetto a quello penale, non essendovi obbligo di sospensione in presenza di mera pregiudizialità logica.

Il Fatto

La Procura regionale aveva convenuto in giudizio la titolare di un’impresa agricola e il responsabile di un Centro di Assistenza Agricola, chiedendone la condanna in solido per l’indebita percezione di contributi del FEAGA per le campagne dal 2009 al 2015. L’impresa avrebbe dichiarato la conduzione di terreni di cui non aveva la giuridica disponibilità, presentando domande uniche di pagamento attraverso le credenziali del responsabile del CAA, che le aveva cedute ai propri collaboratori.

La Sezione territoriale aveva condannato la percipiente al pagamento di 32.460,99 euro e, in solido con il responsabile del CAA, di ulteriori 61.788,40 euro. Entrambi hanno proposto appello, principale la prima e incidentale il secondo, contestando l’elemento psicologico, il nesso causale, la prescrizione e il mancato accoglimento delle istanze istruttorie.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello ha riunito i gravami ex art. 184, comma 1, d.lgs. n. 174/2016 e respinto l’istanza di sospensione del giudizio contabile in pendenza del processo penale. Le Sezioni Riunite hanno affermato che non basta una pregiudizialità logica, occorrendo quella giuridica; l’autonomia del processo contabile rispetto a quello penale esclude ogni obbligo di sospensione.

Quanto alle istanze istruttorie, il Collegio ha rilevato che il corredo probatorio dell’accusa era completo e che le richieste di CTU e di prova testimoniale non erano conducenti, configurandosi come espediente dilatorio. Non si ravvisa violazione dell’art. 111 Cost., avendo le parti potuto difendersi nel contraddittorio.

Sulla prescrizione, la Corte ha confermato che il termine decorre dalla scoperta dell’occultamento doloso, inteso in senso oggettivo come disvelamento degli elementi della responsabilità. Le dichiarazioni mendaci sulla titolarità dei terreni e la condotta del responsabile del CAA hanno impedito all’AGEA di rilevare il danno, collocandosi la scoperta nel 2018.

Nel merito, la Corte ha escluso che il parziale recupero di 15.946,97 euro potesse incidere, essendo la prova carente e potendo il recupero amministrativo rilevare in sede esecutiva. Ha confermato il dolo della percipiente, avendo il superamento delle soglie di rilevanza eurounitarie integrato la dichiarazione eccessiva intenzionale ex art. 60 Reg. CE n. 1122/2009.

Quanto al responsabile del CAA, la Corte ha respinto il giudizio controfattuale, osservando che senza la cessione delle credenziali e la commistione dei ruoli il danno non si sarebbe prodotto, e che i fondi dichiarati non erano identici nelle diverse annualità. La cessione protratta delle credenziali, il venir meno dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e la promiscuità tra controllore e controllato integrano il dolo civile, escludendo la qualificazione come colpa. Gli appelli sono stati respinti con conferma della sentenza impugnata e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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