Pensione privilegiata per il personale di Polizia anche senza inidoneità al servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 491 del 19.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Per il personale delle Forze Armate e di Polizia, compreso quello a ordinamento civile, la pensione privilegiata ordinaria è disciplinata dall’art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973, che ne subordina il riconoscimento alla sola sussistenza di infermità dipendenti dal servizio, ascrivibili a una delle categorie della tabella A e non suscettibili di miglioramento. Non è richiesto l’ulteriore requisito della inidoneità al servizio, previsto dal precedente art. 64 per il diverso personale. La domanda di risarcimento del danno da ritardo procedimentale, fondata sulla violazione della legge n. 241/1990, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133 cod. proc. amm., restando estranea al rapporto pensionistico.

Il Fatto

Il ricorrente, ex appartenente alla Polizia Penitenziaria cessato dal servizio nel marzo 2017, aveva ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune infermità degenerative croniche, ascritte alla tabella A, categoria 8^, con contestuale liquidazione dell’equo indennizzo.

Cessato dal servizio, chiedeva all’INPS la pensione privilegiata, allegando la documentazione trasmessa anche dall’Amministrazione di appartenenza. L’Istituto non provvedeva. Dopo la diffida, il ricorrente adiva il TAR Lazio contro il silenzio-inadempimento; il TAR declinava la giurisdizione a favore della Corte dei conti, davanti alla quale il giudizio era riassunto. L’INPS, costituendosi, eccepiva la carenza di legittimazione passiva e contestava la mancanza del verbale con la categoria di ascrivibilità, chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge in via preliminare l’eccezione di carenza di legittimazione passiva. Dalla documentazione risulta che l’Amministrazione di appartenenza ha trasmesso all’INPS tutto quanto necessario; la determinazione del trattamento pensionistico spetta in via esclusiva all’Istituto previdenziale.

Nel merito, il giudice individua la norma applicabile nell’art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973. Per il personale militare ed equiparato la concessione del trattamento privilegiato è subordinata ai soli requisiti degli articoli 67-69: infermità dipendenti dal servizio, ascrivibilità a una categoria della tabella A e non suscettibilità di miglioramento. Resta escluso il requisito dell’inabilità al servizio, che l’art. 64 impone invece ad altra categoria di personale. La norma trova applicazione anche per la Polizia Penitenziaria, corpo a ordinamento civile ma equiparato ai fini pensionistici.

I requisiti risultano tutti sussistenti e non contestati dall’INPS, con conseguente riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata di 8^ categoria tab. A, a decorrere dal mese successivo al pensionamento.

Sulle somme dovute la Corte riconosce la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, con decorrenza dalla maturazione di ciascun rateo e sino al pagamento, secondo il criterio del maggiore importo tra i due, in conformità al principio delle Sezioni riunite n. 10/2002/QM.

Quanto alla domanda di risarcimento per il ritardo, la Corte dichiara il difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo. Il danno invocato discende da una violazione procedimentale, non da un inadempimento del rapporto pensionistico; la materia è attratta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dall’art. 133 cod. proc. amm., come confermato dai precedenti di sezione richiamati. Le spese di lite sono poste a carico dell’INPS in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *