Controlli interni comunali incompleti e controllo di gestione affidato all’esterno (Corte dei Conti Sez. contr. Basilicata n. 9 del 22.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell’esercizio del controllo sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni degli enti locali ai sensi dell’art. 148, comma 1, del TUEL, accertano l’inadeguatezza di quel sistema quando il regolamento dell’ente sia incompleto, non integrato e caratterizzato da rinvii generici ad altri regolamenti, quando la maggior parte dei report non venga ufficializzata e quando il controllo di gestione venga affidato all’esterno in assenza di una struttura operativa interna. Non integra il controllo di gestione la mera elaborazione di un referto annuale su dati consuntivi, in mancanza di un sistema di contabilità analitica per centri di costo. Il controllo sugli organismi partecipati non è sostituibile con l’esercizio dei diritti civilistici di partecipazione, né può essere omesso per la modestia della quota detenuta. Il controllo successivo di regolarità amministrativa richiede una tecnica di campionamento statistico probabilistico, motivata e orientata anche verso le aree a rischio corruttivo e le gestioni finanziate dal PNRR.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Basilicata esamina, con cadenza annuale, il funzionamento dei controlli interni del comune di Melfi. Il referto per l’esercizio 2022 risulta acquisito nei termini; quello per il 2023 perviene successivamente. Entrambi sono redatti sul questionario predisposto dalla Sezione delle Autonomie.
Con nota istruttoria, il magistrato relatore chiede chiarimenti su alcune criticità: il collegio riceve una risposta corposa, corredata da documenti e regolamenti. È da questa istruttoria che emergono i profili di censura, alcuni dei quali evidenziano un contrasto tra le dichiarazioni del questionario e i chiarimenti successivi.
La Motivazione della Corte
Il primo rilievo riguarda la regolazione del sistema. Il regolamento sui controlli interni contiene un rinvio generico ad altri regolamenti e lascia ampi margini di incompletezza: il controllo sulla qualità dei servizi e quello di gestione ricevono disciplina ridotta, il controllo strategico e quello sulle società partecipate sono rinviati ad adeguamenti mai adottati, il nuovo regolamento di contabilità non risulta emanato. La Sezione ricorda il principio di successione delle norme nel tempo: il rinvio a regolamenti anteriori deve ritenersi implicitamente abrogato nelle parti incompatibili.
Sul piano operativo, la Corte rileva la scarsità e la mancata ufficializzazione dei report, nonché la limitata partecipazione dei dipendenti e il ricorso a incarichi esterni. Presenta profili di illegittimità l’affidamento del controllo di gestione fuori dalle strutture interne: da un lato la norma regolamentare invocata risulta abrogata dal sopravvenire del regolamento del 2013, dall’altro l’incarico risulta conferito per scelta personale del sindaco.
Quanto al controllo successivo di regolarità amministrativa, la Sezione censura l’estrazione casuale semplice: non è un campionamento statistico probabilistico, non è motivata e non tiene conto delle aree a rischio corruttivo individuate nel PIAO, né degli atti relativi alle gestioni PNRR. Anche la percentuale complessiva di atti controllati risulta esigua.
Il controllo di gestione appare privo di una contabilità economica analitica per centri di costo e non riesce a orientare la riprogrammazione degli obiettivi: si risolve in un referto annuale a consuntivo. Il controllo strategico non è attuato nelle forme regolamentari; quello sugli equilibri finanziari attende il regolamento di contabilità; quello sugli organismi partecipati è di fatto assente, nonostante le quote detenute. La Corte accerta quindi la parziale adeguatezza del sistema e invita l’ente a riesaminare regolazione, organizzazione e attuazione dei controlli.
Nota della Redazione
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