Rendiconto comunale 2024: nessuna grave irregolarità ma monito su avanzo e residui (Corte dei Conti Sez. contr. Trento n. 98 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti sui rendiconti degli enti locali, svolto ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005 sulla base delle relazioni degli organi di revisione, ha natura collaborativa e mira a stimolare le misure correttive dei comportamenti di gestione. L’assenza di gravi irregolarità contabili non impedisce alla Sezione di segnalare elementi di criticità, anche non gravi, quali il ritardo nell’approvazione del rendiconto, la massa dei residui, il disallineamento degli accertamenti e il risultato economico negativo. L’assenza di uno specifico rilievo su elementi non esaminati non integra, di per sé, valutazione positiva. La Sezione può rivolgere all’ente raccomandazioni e prescrizioni di condotta gestionale, destinate a confluire nella relazione al rendiconto dell’esercizio successivo e a essere valutate nei monitoraggi seguenti.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige, sede di Trento, ha esaminato il rendiconto di gestione 2024, il rendiconto consolidato 2024 e il bilancio di previsione 2025-2027 di un comune, ente tenuto al controllo in ragione della popolazione superiore ai 10.000 abitanti.
Nel corso dell’istruttoria sono stati chiesti chiarimenti su utilizzo dell’avanzo per spese correnti, residui attivi vetusti e di competenza del titolo 3, risultato economico negativo, avanzamento dei progetti PNRR, PNC e REACT EU, obblighi di trasparenza ed errori nella compilazione dei questionari. L’ente e l’organo di revisione hanno risposto con nota acquisita al protocollo, fornendo elementi ritenuti sufficienti a chiarire i rilievi.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce in via preliminare il quadro delle fonti, richiamando il d.P.R. n. 670 del 1972 e gli artt. 79 e 80 dello Statuto di autonomia, che assegnano alla Provincia autonoma il coordinamento della finanza pubblica provinciale nei confronti degli enti locali. Su questa base, ogni irregolarità contabile, anche non grave, può essere segnalata all’ente, alla Provincia vigilante e alla Regione, intestataria della competenza ordinamentale.
Il Collegio richiama la giurisprudenza costituzionale in materia, dalle pronunce sulla vigilanza finanziaria delle autonomie speciali fino a quella che ha qualificato il bilancio come bene pubblico e a quella che ha ribadito l’indefettibilità del principio di armonizzazione. Ne trae la conferma che la finanza delle autonomie speciali resta parte della finanza pubblica allargata, con i conseguenti poteri statali di coordinamento.
Sul piano dei dati, l’esame del rendiconto evidenzia una parte disponibile dell’avanzo di amministrazione e un fondo finale di cassa positivi, con anticipazioni di cassa pari a zero. Emergono però una capacità di riscossione inferiore al sessanta per cento e un risultato economico d’esercizio negativo, pur a fronte di un patrimonio netto consistente. Il Collegio invita l’ente a monitorare le determinanti di tale perdita e a compilare correttamente i questionari.
Quanto ai fondi PNRR, PNC e REACT EU, il monitoraggio al 30 settembre 2025 mostra accertamenti per una parte delle somme e impegni pari al 96,66% dei finanziamenti, con pagamenti al 57,20%. La Sezione raccomanda di completare i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi e di vincolare nell’avanzo 2025 le somme accertate e non impegnate, nonché di vincolare nella cassa le somme riscosse e non pagate.
Il procedimento si chiude con l’accertamento dell’assenza, allo stato degli atti, di gravi irregolarità e con l’invito a rispettare i termini di approvazione, a osservare i presupposti dei principi contabili per l’accertamento delle entrate, a monitorare la riscossione coattiva e a ridurre la massa creditoria. Le misure correttive adottate dovranno essere esposte nella relazione al rendiconto 2025 e saranno valutate nei successivi monitoraggi.
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Nota della Redazione
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