Onere probatorio e specificità delle censure nel giudizio di legittimità (Cass. civ. n. 7865 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inosservanza dell’art. 2697 cod. civ. può essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione solo quando il giudice di merito abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella su cui doveva gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie. La censura che si limiti a prospettare una ricostruzione fattuale alternativa, sollecitando un nuovo apprezzamento delle emergenze istruttorie, è inammissibile. È altresì inammissibile il motivo che non rivolga specifiche critiche alla declaratoria di inammissibilità del motivo di appello e che attinga argomentazioni formulate ad abundantiam, prive di decisività e non idonee a radicare un interesse all’impugnazione.
Il Fatto
Il ricorrente, alla guida di un motociclo, impattava contro un’aiuola spartitraffico in cemento, riportando gravissime lesioni. I genitori, agendo anche in qualità di amministratore di sostegno, convenivano in giudizio il Comune e la compagnia assicuratrice, prospettando la responsabilità dell’ente ex art. 2051 cod. civ. quale custode della strada. Il Tribunale rigettava la domanda, ascrivendo l’incidente in via esclusiva alle condizioni psico-fisiche del motociclista e alla sua condotta gravemente imprudente. La Corte d’Appello confermava la decisione, dichiarando inammissibile il primo motivo di appello per difetto di specificità e rigettando le altre censure.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, volto a dedurre la violazione dell’art. 111 Cost. e degli artt. 101 e 183 cod. proc. civ., per la mancata specifica censura della declaratoria di inammissibilità del motivo di appello. Il ricorrente, infatti, non aveva rivolto alcun appunto critico alla ratio decidendi della sentenza impugnata, ignorandola radicalmente. Inoltre, la doglianza relativa alla valenza determinante dei documenti acquisiti attingeva un’argomentazione ad abundantiam del giudice territoriale, priva di decisività e tale da non radicare un interesse all’impugnazione.
Il secondo motivo, incentrato sulla violazione degli artt. 2051 e 2697 cod. civ., è stato ritenuto inammissibile. La Corte ha ribadito che l’inosservanza dell’art. 2697 cod. civ. può essere fatta valere in sede di legittimità solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella su cui doveva gravare. Nel caso di specie, l’argomentazione si risolveva nella mera prospettazione di una diversa ricostruzione fattuale, sollecitando un nuovo apprezzamento delle emergenze istruttorie, attività estranea al giudizio di legittimità.
Il terzo motivo, rubricato come “illegittimità derivata”, era stato articolato in via condizionata all’accoglimento dei primi due. La loro reiezione ha esonerato la Corte dal suo esame. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alla refusione delle spese e alla corresponsione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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