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Onere del conducente di esigere l’allaccio delle cinture (Cass. pen. Sez. IV n. 12282 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il conducente di un veicolo è tenuto, secondo le regole della comune diligenza e prudenza, a esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza e, in caso di renitenza, deve rifiutarne il trasporto o non intraprendere la marcia, a prescindere dagli obblighi e dalle sanzioni previsti a carico del trasportato. La violazione dell’art. 141 cod. strada, che impone di regolare la velocità in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone, sussiste anche quando il veicolo proceda sotto il limite massimo consentito, qualora le condizioni del manto stradale e la conformazione della strada richiedano una riduzione ulteriore della velocità.

Il Fatto

La Corte di appello ha confermato la condanna per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale. La conducente, alla guida su fondo stradale bagnato e sdrucciolevole, in prossimità di una curva pericolosa, aveva perso il controllo del veicolo, collidendo contro il guard-rail. L’impatto era risultato fatale per il padre dell’imputata, seduto accanto a lei e privo di cintura di sicurezza. La difesa ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza sotto molteplici profili.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, rilevando l’aspecificità delle doglianze e la natura manifestamente infondata dei motivi. In primo luogo, ha escluso vizi di motivazione in ordine alla dinamica del sinistro: la velocità di circa 50 km/h, sebbene contenuta nel limite massimo, era stata ritenuta inadeguata, in quanto una marcia a 45 km/h avrebbe evitato l’incidente. Ne consegue la violazione dell’art. 141 cod. strada.

La Corte ha respinto le censure inerenti alla presunta illegittimità della segnaletica, affermando che il cartello, a prescindere dalla sua conformità amministrativa, era idoneo a indurre alla prudenza nei confronti degli automobilisti. Ha inoltre giudicato inconferente il richiamo al principio di affidamento, non ricorrendo nella specie alcuna condotta imprudente di terzi che potesse fondare un legittimo affidamento.

Con riferimento alla mancata adozione della cintura di sicurezza da parte della vittima, la Corte ha richiamato il principio, già affermato da Sez. 4, n. 32877 del 2020, secondo cui il conducente ha il preciso dovere di esigere che il passeggero indossi il dispositivo, dovendo, in caso di renitenza, rifiutare il trasporto. Tale obbligo sussiste a prescindere dalla presenza di sistemi di segnalazione dell’omesso allaccio, la cui mancata attivazione non è idonea ad escludere la responsabilità.

L’asserito difetto di funzionamento del segnale acustico è stato, infine, ritenuto inammissibile, in quanto questione nuova, non devoluta con i motivi di appello e comunque generica. Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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