Credito IVA in compensazione soggetto a decadenza biennale non prescrizione decennale (Cass. civ. Sez. V n. 7862 del 22.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, l’istanza di rimborso del credito d’imposta maturato dal contribuente deve considerarsi già presentata con la compilazione del corrispondente quadro della dichiarazione annuale RX4, che configura formale esercizio del diritto, mentre la presentazione del modello VR costituisce, ai sensi dell’art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, solo un presupposto per l’esigibilità del credito e un adempimento prodromico al procedimento di esecuzione del rimborso. Laddove l’istanza del contribuente sia formulata in termini di compensazione, e non denoti l’inequivocabile volontà di ottenere il rimborso del credito, non si applica il termine ordinario decennale di prescrizione, bensì quello di decadenza biennale previsto dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992. L’indicazione del credito IVA nella colonna 4, anziché nella colonna 3 del quadro RX4, manifesta la volontà di farlo valere in compensazione o in detrazione, con conseguente tardività della domanda di rimborso successivamente proposta.

Il Fatto

La contribuente aveva esposto un credito IVA 2004 nella dichiarazione fiscale di periodo, compilando la colonna 4 del quadro RX4, e aveva poi agito contro il silenzio-rifiuto opposto dall’Agenzia delle entrate sulla relativa istanza di rimborso.

La Commissione tributaria provinciale di Bari aveva accolto il ricorso. La Commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza n. 1923/7/2017, aveva respinto l’appello dell’Agenzia, ritenendo la pretesa creditoria fondata e non prescritta, poiché la sola indicazione del credito nella dichiarazione equivaleva a istanza di rimborso e non era necessaria la compilazione del modello VR. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui l’Agenzia lamentava che la CTR aveva ritenuto inammissibile il proprio gravame per mancata specificità dei motivi, è dichiarato inammissibile. Il rilievo del giudice di appello va qualificato come obiter dictum, non essendo correlato ad alcuna pronuncia di inammissibilità: l’appello era stato infatti rigettato nel merito. In sede di legittimità sono pertanto inammissibili, per difetto di interesse, le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione e svolte ad abundantiam, perché prive di effetti sul dispositivo, secondo il richiamato principio di Cass. n. 22380 del 22/10/2014.

Il secondo motivo, che denunciava la mancata valutazione di un fatto decisivo controverso, è anch’esso inammissibile. Il giudizio rientra nell’ipotesi di doppia conforme e il mezzo non è proponibile ai sensi dell’art. 348-ter cod. proc. civ..

Il terzo motivo è fondato. La Corte richiama il principio secondo cui la domanda di rimborso del credito IVA va tenuta distinta da quella di compensazione con altro debito fiscale. Se l’istanza è formulata in termini di compensazione e non rivela l’inequivocabile volontà di ottenere il rimborso, non trova applicazione il termine decennale di prescrizione, ma quello biennale di decadenza dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992. Vengono citate a sostegno Sez. 6-5, ordinanza n. 35717 del 05/12/2022 e Sez. 5, ordinanza n. 24655 del 10/08/2022.

Nel caso concreto è pacifico che la contribuente ha compilato la colonna 4 in luogo della colonna 3 del quadro RX4: non può dunque ritenersi manifestata in modo univoco la volontà di ottenere il rimborso, emergendo al contrario l’intenzione di utilizzare il credito in compensazione o in detrazione. L’istanza di rimborso proposta in un secondo momento è pertanto tardiva, essendo maturato il termine biennale di decadenza.

L’accoglimento del terzo motivo assorbe il quarto, relativo alla violazione dell’art. 2697 cod. civ. La sentenza impugnata è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il ricorso introduttivo è respinto nel merito. Le spese dei gradi di merito sono compensate; quelle di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2.300, oltre spese prenotate a debito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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