Salvaguardia pensionistica e onere di domanda: nessun inadempimento del datore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 33434 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il lavoratore il cui rapporto sia cessato entro il 31 dicembre 2011 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli artt. 410, 411 e 412-ter cod. proc. civ. rientra nella c.d. seconda salvaguardia pensionistica prevista dal combinato disposto dell’art. 22, comma 1, lett. d), d.l. n. 95/2012, conv. nella legge n. 135/2012, e dell’art. 6, comma 2-ter, d.l. n. 216/2011, conv. nella legge n. 14/2012. L’espressione “entro il 31 dicembre 2011” comprende anche i rapporti risolti in epoca anteriore, non richiedendo che la cessazione sia avvenuta esattamente a quella data. Ne consegue che il beneficio non opera automaticamente: esso presuppone la domanda del lavoratore alle commissioni istituite presso le DTL competenti. La condotta omissiva del lavoratore, che abbia omesso di presentarla pur essendone a conoscenza, esclude ogni responsabilità del datore di lavoro per lo slittamento della data di pensionamento.

Il Fatto

Il lavoratore, il cui rapporto era cessato il 31.10.2008 per licenziamento per riduzione di personale e messa in mobilità, agiva nei confronti della società datrice di lavoro per ottenere una somma di danaro. La pretesa si fondava su un criterio concordato in sede di conciliazione e richiamato in una lettera aziendale: nel caso di modifiche normative con slittamento della data di pensionamento, l’azienda si sarebbe fatta carico della differenza tra l’80% dell’ultima retribuzione globale e l’importo lordo dell’indennità di mobilità erogata dall’INPS.

Il pensionamento, previsto per l’1.4.2012, era stato posticipato all’1.1.2013 per effetto delle nuove regole introdotte dall’art. 24 d.l. n. 201/2011. Domanda in primo grado e appello erano state respinte: la Corte territoriale aveva rilevato che il lavoratore, pacificamente rientrante nella platea dei possibili beneficiari della salvaguardia, non aveva inoltrato alcuna domanda ai fini della conservazione della più favorevole data di pensionamento.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., sostenendo di non poter rientrare nella seconda salvaguardia perché il suo rapporto era cessato in data anteriore al 31.12.2011, e di aver comunque conseguito il trattamento pensionistico nel febbraio 2013, indipendentemente dal telegramma aziendale.

La Corte rigetta il motivo e chiarisce il dato letterale: la disposizione richiamata contempla i lavoratori il cui rapporto si sia risolto entro il 31.12.2011, non “alla data” del 31.12.2011. La formula comprende, dunque, anche coloro la cui risoluzione sia intervenuta in precedenza, come nel caso del ricorrente, cessato il 31.10.2008.

Richiamati l’art. 22, comma 1, lett. d), d.l. n. 95/2012 e l’art. 6, comma 2-ter, d.l. n. 216/2011, il Collegio osserva che il beneficio non si acquista automaticamente, ma richiede la presentazione della domanda presso le commissioni istituite presso le DTL competenti, entro il termine fissato dal decreto ministeriale dell’8.10.2012.

Il punto decisivo è l’accertamento di fatto, non censurato in ricorso: il lavoratore non aveva presentato alcuna domanda per fruire della salvaguardia. Attraverso l’accesso al beneficio avrebbe mantenuto il diritto al pensionamento secondo la decorrenza prevista (aprile 2012), potendo ottenere dall’INPS i ratei che invece ha infondatamente preteso dalla datrice di lavoro.

Ne segue che il presupposto della garanzia pattizia non si è realizzato nei confronti del ricorrente e che alla società non può essere ascritto alcun inadempimento. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-bis, d.p.r. n. 115/2002, della cui sussistenza la Corte dà atto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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