Responsabilità del datore per infortunio sul lavoro e concorso di colpa (TAR Campania n. 8244 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio occorso al dipendente, fondata sull’art. 2087 c.c., ha natura contrattuale. Il lavoratore che lamenti un danno alla salute deve provare l’esistenza del danno, la condizione di pericolo insita nella conformazione del luogo di lavoro e il nesso causale con l’evento lesivo; grava invece sul datore l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie a neutralizzare il rischio (Cass. civ., Sez. lav., n. 14865/2017; Cass. n. 9120/2024). L’imprudenza del lavoratore non esonera il datore, salvo che integri un rischio abnorme, atipico ed eccezionale. Tuttavia, ove l’evento derivi dalla coesistenza di comportamenti colposi di entrambe le parti, il concorso di colpa del dipendente va regolato ex art. 1227 c.c., con riduzione del risarcimento.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato, in data 18 maggio 2016, durante l’orario di lavoro, scivolava sulle scale che conducono al parcheggio interno della Questura, aggrappandosi alla ringhiera per non cadere e riportando lesioni permanenti alla spalla sinistra. Nel presupposto che la caduta fosse stata determinata dallo scarso stato manutentivo dei gradini e dalla carente illuminazione, inoltrava all’Amministrazione una richiesta risarcitoria rimasta senza esito.
Instaurato il giudizio innanzi al Tribunale di Napoli – sezione lavoro, questo declinava la giurisdizione con sentenza n. 6685 del 25 novembre 2021. Il ricorrente riassumeva quindi la causa davanti al TAR Campania, chiedendo la condanna del Ministero dell’Interno al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per violazione dell’art. 2087 c.c. e degli artt. 2051 c.c. e d.lgs. n. 81/2008.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto qualificato la fattispecie come ipotesi di responsabilità contrattuale del datore ex art. 2087 c.c., richiamando il riparto dell’onere probatorio enunciato dal Cons. Stato, Sez. IV, n. 3104/2018 e dalle pronunce di legittimità ivi richiamate (Cass. n. 14865/2017; Cass. n. 11290/2011). L’art. 2087 c.c. non configura una responsabilità oggettiva, ma collega la responsabilità datoriale alla violazione degli obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze tecniche del momento (Cass. n. 6018/2000).
Sul piano dell’allegazione, il lavoratore non deve individuare le specifiche norme di cautela violate, ma provare la condizione di pericolo e il nesso causale con il danno, incombendo poi al datore dimostrare l’inesistenza del pericolo o l’adozione delle misure neutralizzanti (Cass. n. 9120/2024).
Dalla istruttoria disposta con ordinanza e dalla successiva verificazione è emerso che il luogo del sinistro era diverso da quello indicato dall’Amministrazione nel primo deposito e che le scale utilizzate erano sconnesse e non manutenute. Il verificatore ha confermato la compatibilità delle lesioni con la dinamica riferita; l’Amministrazione non ha provato l’effettiva interdizione dell’accesso al momento dell’infortunio.
Accertata la responsabilità per la condizione di pericolo, il Collegio ha tuttavia riconosciuto un concorso di colpa del ricorrente, poiché il cattivo stato delle scale era evidente e sussisteva un passaggio alternativo ben manutenuto. La condotta del lavoratore, non abnorme né esorbitante, impone la regolazione ex art. 1227 c.c. (Cons. Stato n. 1276/2023; Cass. n. 36865/2021).
La liquidazione del danno non patrimoniale è stata operata secondo le tabelle del Tribunale di Milano, in applicazione dei criteri equitativi condivisi dalla giurisprudenza (Cass. n. 17018/2018; Cass. n. 9950/2017): all’importo riconosciuto è stata applicata una decurtazione del 40% per il concorso di colpa. La domanda relativa al danno patrimoniale è stata respinta per difetto di prova documentale, non potendo trovare applicazione l’art. 1226 c.c.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.