Riassunzione tardiva e mutatio libelli nel processo amministrativo (TAR Campania n. 8240 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la riproposizione del giudizio avanti al giudice munito di giurisdizione, a seguito di declaratoria di difetto emessa da altro plesso, impone il rispetto del termine perentorio di tre mesi sia per la notifica dell’atto di riassunzione sia per il suo successivo deposito. Il rapporto processuale si instaura, infatti, solo con il deposito, non essendo sufficiente la sola notifica. Nel giudizio così riassunto non è ammessa la mutatio libelli: la riassunzione è “prosecuzione” del giudizio originario e postula l’identità del petitum sostanziale e della causa petendi. Sono quindi inammissibili le domande nuove, obiettivamente diverse da quella originaria, che introducano un petitum più ampio o un fatto costitutivo radicalmente differente.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di un complesso industriale con capannone e serre nel Comune di Casalduni, espone che nel 2007 il Commissario delegato per l’emergenza rifiuti in Campania dispose l’occupazione d’urgenza di parte delle aree, per realizzarvi un sito di stoccaggio di rifiuti secchi imballati. Secondo la prospettazione, una porzione ulteriore fu occupata sine titulo. Trascorso il termine quinquennale dalla dichiarazione di pubblica utilità, nessun provvedimento espropriativo sarebbe intervenuto.

La società agiva dapprima davanti al Tribunale civile di Benevento, deducendo una responsabilità da contatto sociale qualificato in relazione all’accordo consacrato in un verbale del 15 settembre 2006, chiedendo il corrispettivo del servizio di gestione delle ecoballe per oltre 120 milioni di euro. Il giudice civile declinava la giurisdizione in favore del giudice amministrativo. La società riassumeva quindi il giudizio avanti al TAR Campania, ampliando le domande anche al risarcimento per occupazione illegittima e all’acquisizione sanante.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione di tardività formulata dalla difesa della Provincia di Benevento. L’art. 11, comma 2, cod. proc. amm. impone che il processo sia riproposto avanti al giudice dotato di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione declinatoria. Richiamando Cons. Stato n. 5037 del 5 giugno 2024, il TAR osserva che il rapporto processuale si instaura solo con il deposito del ricorso, non essendo sufficiente la notifica.

Non esiste ragione logica per cui, nella riassunzione conseguente a declinatoria di giurisdizione, il deposito possa avvenire oltre il termine perentorio. Un diverso dies a quo protrarrebbe l’incertezza sulle situazioni giuridiche e impedirebbe all’amministrazione di conoscere con certezza il momento di estinzione del giudizio. Nella specie, la sentenza civile è passata in giudicato il 9 maggio 2023; il termine scadeva il 9 settembre 2023, considerata la sospensione feriale; l’atto di riassunzione è stato depositato solo il 20 settembre 2023. Il ricorso è pertanto irricevibile.

Il Collegio ravvisa un ulteriore profilo di inammissibilità. Nel riassumere, la società ha introdotto domande nuove rispetto al giudizio civile, segnatamente il risarcimento per il periodo di occupazione illegittima e l’accertamento dell’obbligo di restituire o acquisire il bene. Si tratta di mutatio libelli, non consentita in sede di riassunzione, come chiarito da Cons. Stato n. 5994/2025: la riassunzione è prosecuzione del giudizio e presuppone l’identità del petitum sostanziale. La pretesa di adempimento dell’accordo e quella risarcitoria da occupazione illegittima risultano peraltro duplicate e tra loro incompatibili.

Il TAR ricorda infine, richiamando Cons. Stato n. 1181/2022, che fino a quando l’amministrazione non eserciti o meno il potere di acquisizione sanante ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, nessuna statuizione sui profili risarcitori può essere emanata; la domanda di restituzione o acquisizione resta comunque riproponibile. Il ricorso incidentale della FIBE è improcedibile, essendo proposto in via meramente subordinata. Quello della SAPNA è inammissibile, poiché la domanda riconvenzionale di rimborso dei costi di messa a norma è estranea al thema decidendum, non essendo dipendente da titoli già dedotti in giudizio ex art. 42, comma 5, cod. proc. amm. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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