Requisiti di ammissione alla progressione tra aree: rileva solamente l’anzianità maturata “alle dipendenze” di una PA (TAR Basilicata n. 287 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di progressione tra le aree riservate al personale interno di una pubblica amministrazione, eventualmente indette ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001, l’esperienza lavorativa richiesta quale requisito di ammissione dalla lex specialis deve essere maturata esclusivamente con rapporto di lavoro subordinato “alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione”. Non sono, pertanto, utilmente computabili le attività svolte a titolo di lavoro autonomo, di collaborazione professionale o di tirocinio, ancorché prestate presso un ente pubblico, difettando il carattere della subordinazione. La relativa previsione del bando, ove non tempestivamente impugnata dal candidato, non può essere rimossa in sede di applicazione dell’atto; né la clausola può essere etero-integrata da disposizioni di altri contratti collettivi, aventi ad oggetto differenti istituti. Il requisito deve, inoltre, sussistere alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, senza che rilevi un eventuale successivo completamento dell’anzianità. È infine legittima l’esclusione disposta dall’ufficio competente in qualsiasi momento della procedura, in forza della clausola di ammissione con riserva, non essendo tale potere riservato alla commissione esaminatrice.
Il Fatto
Una dipendente della Regione Basilicata veniva esclusa da una procedura selettiva riservata al personale interno per la progressione dall’Area degli Istruttori a quella dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, indetta sul presupposto dell’art. 13, commi 6, 7 e 8, del C.C.N.L. Funzioni Locali 2019/2021. La determinazione di esclusione, adottata in seguito a una segnalazione interna, era motivata dalla carenza del requisito di ammissione consistente in dieci anni di esperienza maturata nell’Area degli Istruttori “alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione”. A fronte dell’anzianità riconosciuta dalla Regione in soli nove anni, cinque mesi e diciassette giorni di servizio subordinato, la ricorrente contestava la mancata considerazione di periodi di attività svolti a titolo di tirocinio professionale e di collaborazione in convenzione presso altri enti pubblici, nonché il mancato computo di frazioni di servizio superiori al semestre, lamentando altresì profili di incompetenza e di vizi procedurali nell’adozione del provvedimento espulsivo.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata ha preliminarmente circoscritto il thema decidendum alla verifica della legittimità dell’esclusione, osservando come la clausola dell’Avviso che limita l’anzianità valutabile a quella maturata con rapporto di lavoro “alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione” sia di per sé immediatamente lesiva e dovesse, pertanto, essere impugnata tempestivamente per far valere la sua eventuale illegittimità. Non avendo la ricorrente censurato la lex specialis, il Collegio ha ritenuto vincolante la previsione, con la conseguente irrilevanza delle attività svolte a titolo di tirocinio professionale disciplinato dalla legge n. 75/1985 e di collaborazione in convenzione, trattandosi di rapporti non subordinati.
Il Collegio ha, inoltre, disatteso il motivo concernente l’arrotondamento dell’anzianità, affermando che il requisito deve essere posseduto alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione. A tale data, l’esperienza maturata dalla ricorrente era di anni nove, mesi cinque e giorni diciassette, comunque inferiore al minimo richiesto. Quanto all’invocazione del principio generale per cui la frazione di mese superiore a quindici giorni si considera mese intero, il giudice ne ha escluso l’applicabilità, trattandosi di disposizione di altri C.C.N.L. destinata a disciplinare unicamente il computo delle ferie e non la maturazione dell’anzianità di servizio ai fini dell’accesso alle progressioni.
Infine, il Tribunale ha ritenuto infondate le censure procedurali, valorizzando la clausola dell’Avviso che prevede l’ammissione con riserva dei candidati e la possibilità per l’Amministrazione di disporne l’esclusione “in qualsiasi momento della procedura”. Da tale formulazione il Collegio ha desunto che non esiste alcuna riserva di competenza in capo alla commissione esaminatrice, potendo il provvedimento essere adottato dall’ufficio deputato alla gestione delle risorse umane. Sono state, infine, respinte come generiche le contestazioni relative alla presunta incompatibilità del dirigente che ha sottoscritto l’atto espulsivo, in quanto non fondate su alcun paradigma normativo.
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Nota della Redazione
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