Responsabilità contabile del dirigente infedele e quantificazione del danno (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 34 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il dirigente pubblico che, accettando utilità dal contribuente, orienta l’attività di accertamento fiscale verso l’interesse privato e ostacola il corretto e celere svolgimento della funzione, risponde a titolo di danno da disservizio. Tale pregiudizio non si limita alla distrazione delle energie del dirigente infedele, ma si estende alle maggiori energie e al tempo impiegati dall’unità di personale coinvolta, e va quantificato equitativamente. Il danno all’immagine della pubblica amministrazione è risarcibile a fronte di reati accertati con pronuncia passata in giudicato e commessi a danno dell’amministrazione; la sua entità si presume, salva prova contraria, pari al doppio del valore patrimoniale dell’utilità illecitamente percepita, né gli indicatori ordinariamente valorizzati in giurisprudenza consentono di derogare al criterio legale del duplum. La richiesta di definizione con rito abbreviato è inammissibile in presenza del doloso arricchimento del danneggiante.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio un dirigente, già Direttore provinciale dell’Agenzia delle entrate, chiedendone la condanna al risarcimento del danno in favore dell’Agenzia. Il dirigente era stato riconosciuto colpevole, in sede penale, dei reati di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, truffa in danno dell’amministrazione finanziaria e accesso abusivo a sistema informatico, con condanna definitiva.
Secondo la prospettazione attorea, il convenuto aveva accettato utilità da una società sottoposta ad accertamento fiscale, favorendone la posizione tributaria e ottenendo indebitamente rimborsi spese per trasferta. Dopo l’invito a dedurre, la Procura aveva rideterminato il pregiudizio in euro 3.000,00 per danno da disservizio e euro 13.000,00 per danno all’immagine. Il convenuto ha contestato le quantificazioni e ha chiesto la definizione con rito abbreviato.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio ha dichiarato inammissibile la richiesta di rito abbreviato ex art. 130 c.g.c. Il convenuto, oltre a non aver quantificato la somma proposta, non ha integrato il presupposto ostativo: la citazione è costruita su reati, come la corruzione e la truffa, tipicamente integrati dall’ingiusto profitto del reo, sicché sussiste l’estremo del doloso arricchimento che per espressa previsione normativa preclude il rito premiale.
Nel merito, la Corte ha accolto la domanda di danno da disservizio. Muovendo dall’indirizzo pretorio che collega tale figura al vulnus alle intrinseche qualità della funzione, il Collegio ha richiamato i parametri di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. La condotta del dirigente, che ha perorato la causa del contribuente e ne ha sostenuto le difese, ha costituito un impedimento al corretto e celere espletamento del servizio e una distrazione delle energie lavorative proprie e del personale addetto alla pratica.
Il convenuto aveva sostenuto che la quantificazione attorea era irragionevole, prospettando un danno di circa euro 700,00 limitato alle sole ore di trattazione diretta della pratica. Il Collegio ha respinto questa impostazione, osservando che il quantum va riferito anche alle energie delle unità di personale distratte dai normali compiti d’istituto. Il danno è stato pertanto determinato equitativamente in euro 3.000,00.
Quanto al danno all’immagine, la Corte ha dato continuità all’indirizzo secondo cui esso è risarcibile a fronte di reati accertati con pronuncia passata in giudicato e commessi a danno delle pubbliche amministrazioni, richiamando anche le Sezioni riunite n. 3/2026. La Procura aveva invocato una deroga al criterio legale del duplum, valorizzando il ruolo apicale del convenuto, la reiterazione delle condotte e la diffusione mediatica della vicenda. Il Collegio ha ritenuto tali elementi non idonei a derogare al criterio legale, trattandosi di indicatori ordinariamente impiegati proprio per la determinazione del pregiudizio reputazionale. Applicando l’art. 1, comma 62, legge n. 190/2012, il danno è stato liquidato in euro 7.282,00, pari al doppio dell’utilità illecitamente percepita.
Infine, la Corte ha escluso che i pagamenti effettuati in favore dell’Agenzia potessero ridurre la pretesa, avendo essi titolo in fatti antecedenti a quelli per cui è giudizio, e ha confermato che non opera il limite al risarcimento introdotto dalla legge n. 1/2026, trattandosi di responsabilità a titolo di dolo con indebito arricchimento.
Nota della Redazione
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