Consulente esterno responsabile solo con prova del suo apporto causale (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 39 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti del professionista che, pur estraneo all’amministrazione e al rapporto con l’ente erogante, abbia prestato la propria attività in modo determinante per l’ottenimento del finanziamento pubblico, sostituendo o integrando l’attività istruttoria della p.a. La qualità di libero professionista o di dipendente del percettore è irrilevante: il rapporto di servizio si instaura in forza dell’apporto causale all’erogazione non dovuta. Sul piano del merito, però, la condanna richiede la prova specifica della condotta e del nesso causale riferiti alla singola fattispecie; non basta il richiamo a un più ampio sistema fraudolento emerso dalle indagini penali. La revoca del finanziamento per mancata rendicontazione non fonda di per sé la responsabilità contabile, che va ravvisata nello sviamento delle risorse dai fini pubblici.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio il beneficiario di un finanziamento pubblico e la sua consulente, chiedendone la condanna solidale al risarcimento di euro 20.188,00, oltre interessi e rivalutazione. Il finanziamento, di euro 24.500,00 su un investimento dichiarato di 35.000,00, era stato concesso per l’avvio di una falegnameria a valere sul Por FESR 2014-2020; era stato erogato un anticipo di euro 19.600,00 e poi revocato per la mancata rendicontazione finale.
Secondo la Procura, la consulente avrebbe realizzato un sistema illecito basato su artifici e documentazione contraffatta, nel quale si inseriva anche la posizione del beneficiario. La consulente si è costituita, eccependo il difetto di giurisdizione e la prescrizione, contestando il dolo e il nesso causale. Il beneficiario è rimasto contumace.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 14436/2018, ribadita da Sez. Un. n. 36375/2021 e da Sez. Un. n. 35001/2025, il Collegio osserva che la giurisdizione contabile sussiste anche nei confronti del professionista che abbia svolto attività preparatorie indispensabili all’ottenimento del contributo. Irrilevante è la qualifica formale: conta l’inserimento funzionale nell’attività dell’amministrazione.
Nel merito, la Corte distingue il danno genetico da quello funzionale. Il primo si perfeziona con l’ottenimento indebito del finanziamento per falsa dichiarazione dei requisiti; il secondo con lo sviamento delle risorse dai fini pubblici. Nel caso concreto manca la prova dell’assenza dei requisiti al momento della domanda: il rinvenimento di documentazione falsa presso l’ufficio della consulente, riferito a una pluralità di pratiche, non dimostra che per questa specifica operazione si sia fatto ricorso ad analoga documentazione alterata.
Il danno è dunque di natura funzionale e si collega alla mancata realizzazione dell’attività finanziata. La mancata rendicontazione, la mancata presentazione di dichiarazioni fiscali, l’assenza di fatture e la cancellazione dell’impresa pochi mesi dopo l’ottenimento del contributo provano la condotta illecita del beneficiario e il dolo: egli ha incassato il finanziamento e lo ha volontariamente distolto dallo scopo.
Quanto alla consulente, il Collegio esclude la responsabilità. La Procura non ha indicato né dimostrato la condotta specifica tenuta per lo sviamento delle risorse in questa fattispecie. Il richiamo al sistema fraudolento emerso dalle indagini penali è generico e privo di riscontro. Non basta la e-mail dell’11 febbraio 2020, che elenca le scadenze di una serie di pratiche: è elemento sintomatico di un collegamento, ma non prova l’apporto causale nella singola vicenda. Il rigetto assorbe l’esame della prescrizione per il principio della ragione più liquida.
Nota della Redazione
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