Ricongiunzione contributiva esercitabile una sola volta salvo nuovi periodi successivi (Corte dei Conti Sez. II App. n. 81 del 15.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La facoltà di ricongiunzione dei periodi assicurativi prevista dall’art. 2 della legge n. 29/1979 può essere esercitata una sola volta. Ai sensi dell’art. 4 della medesima legge, una nuova domanda è ammessa solo se il richiedente possa far valere, successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione effettiva, ovvero riguardi ulteriori periodi di contribuzione successivi a quella data. È pertanto preclusa la seconda domanda di ricongiunzione che abbia ad oggetto periodi già ricompresi nella prima istanza, quand’anche il relativo provvedimento non li abbia in concreto computati, ove quel procedimento si sia definitivamente perfezionato con l’accettazione dell’interessato. I limiti alla reiterazione rispondono alla necessità di garantire certezza all’assetto della provvista contributiva individuale.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente di una cooperativa e poi assunto a tempo indeterminato presso un ente locale, agiva innanzi alla Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria per ottenere il riconoscimento del diritto alla ricongiunzione contributiva dei contributi accreditati presso la gestione INPS del settore privato per il periodo dal 1° luglio al 30 novembre 1985. L’azione muoveva dal provvedimento del 9/9/2020, con cui l’INPS, dando seguito alla domanda del 3/5/2019, aveva riconosciuto la ricongiunzione del solo periodo 1/11/1976 – 4/11/1976, senza computare l’annualità 1985.

Il primo giudice rigettava il ricorso, valorizzando il precedente provvedimento del 19/7/1993, che aveva già definito una domanda di ricongiunzione presentata nel 1987 per periodi comprensivi dell’annualità 1985, accettata senza riserve dall’interessato. Avverso tale decisione l’interessato proponeva appello, deducendo un errore applicativo dell’art. 2 della legge n. 29/1979 e sostenendo di vantare i requisiti per una seconda domanda ai sensi dell’art. 4 della stessa legge.

La Motivazione della Corte

La Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello ha dichiarato infondato il gravame, incentrando la decisione sui limiti alla reiterazione della domanda di ricongiunzione. Assume rilievo dirimente la circostanza che il periodo invocato fosse già ricompreso nella prima domanda del 26/10/1987, con cui l’interessato aveva chiesto la ricongiunzione dei periodi assicurativi dal 1/1/1981 al 30/11/1985.

Con decreto del Ministero del Tesoro n. 058400 del 19/7/1993 era stata disposta la ricongiunzione per anni quattro, mesi sette e giorni sedici, con onere totalmente coperto dai contributi versati alle gestioni di provenienza. Tale ricongiunzione era stata esplicitamente accettata dall’interessato, sì che il procedimento amministrativo si era definitivamente perfezionato.

La Corte richiama il disposto dell’art. 2 della legge n. 29/1979, che riconosce al lavoratore la facoltà di chiedere in qualsiasi momento la ricongiunzione dei periodi contributivi dei quali sia titolare, e dell’art. 4, che consente l’esercizio della facoltà una sola volta, salvo che il richiedente possa far valere, successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione effettiva. La ricongiunzione di ulteriori periodi successivi a quella data, e privi di tali requisiti, può esercitarsi solo all’atto del pensionamento.

Nel caso concreto, attraverso la seconda domanda, l’interessato avrebbe voluto ottenere la ricongiunzione di periodi già oggetto della precedente istanza, esitata con l’ammissione accettata. L’interessato avrebbe potuto contestare il mancato computo dell’ulteriore periodo relativo all’anno 1985 in quella sede, ma non ha proposto alcuna impugnazione. Il certificato dell’ente locale conferma, d’altra parte, che la domanda del 1987 mirava a ricongiungere periodi da gennaio 1981 a novembre 1985, includendo quello per cui è causa.

Non ricorrendo le condizioni per un nuovo esercizio della facoltà, non trattandosi di ulteriori periodi di contribuzione successivi alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge n. 29/1979, opera la preclusione alla reiterazione dell’esercizio della facoltà. La Corte ha richiamato il principio affermato da Cass. civ. Sez. Lavoro n. 30031/2022, secondo cui i limiti all’esercizio della facoltà di ricongiunzione sono posti in funzione della necessità di garantire certezza all’assetto della provvista contributiva individuale. L’appello è stato pertanto rigettato, con integrale compensazione delle spese processuali in ragione della novità della questione trattata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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