Inammissibilità soggettiva del parere richiesto da Amministrazione statale priva di legittimazione (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 227 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’elenco dei soggetti legittimati a richiedere pareri alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ex art. 7, comma 8, legge n. 131/2003 e art. 2 legge n. 1/2026, ha natura tassativa. Ne consegue l’inammissibilità, sotto il profilo soggettivo, della richiesta di parere formulata da un’Amministrazione statale, quale Ragioneria Territoriale dello Stato. La mancata eccezione di prescrizione nel giudizio di cognizione esclude che le somme oggetto del giudicato possano qualificarsi come “non dovute”, integrando semmai la condotta processuale negligente dell’Amministrazione resistente un possibile danno erariale.
Il Fatto
Il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Pavia-Lodi ha formulato istanza di parere in ordine alle modalità di esecuzione di una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di somme, a titolo di progressione economica maturata prima dell’immissione in ruolo di una docente. L’istante ha chiesto di conoscere se l’Amministrazione debba comunque eseguire il pagamento in presenza di discordanze rispetto ai conteggi effettuati in sede esecutiva, e quali siano le modalità operative per contemperare il rispetto del giudicato con la prevenzione di un danno erariale.
La Motivazione della Corte
La Sezione regionale di controllo ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, evidenziando che l’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003 e l’art. 2 legge n. 1/2026 attribuiscono la facoltà di attivare la funzione consultiva in materia di contabilità pubblica esclusivamente a Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane. Tale elenco è stato qualificato come tassativo, con conseguente inammissibilità soggettiva della richiesta proveniente dalla Ragioneria Territoriale dello Stato, in quanto Amministrazione priva della necessaria legittimazione.
Con specifico riferimento alla questione sostanziale prospettata, la Corte ha precisato che le differenze di calcolo rilevate dall’istante derivano dalla mancata applicazione della prescrizione, non trattandosi pertanto di somme “non dovute”, ma di un esborso che l’Amministrazione dell’Istruzione avrebbe potuto evitare sollevando tempestivamente l’eccezione nel giudizio di merito. La Sezione ha così individuato nella condotta processuale negligente dell’Amministrazione resistente il possibile presupposto di un danno erariale, laddove non siano stati esperiti gli opportuni rimedi processuali avverso la pronuncia di condanna.
La Corte ha infine rimarcato la possibilità, per la Ragioneria Generale dello Stato, di sottoporre la questione alla Sezione centrale per il controllo di legittimità sugli atti, ai sensi dell’art. 2, comma 1, legge n. 1/2026. All’esito, la richiesta è stata dichiarata inammissibile, con trasmissione degli atti alla Procura contabile per quanto di competenza.
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Nota della Redazione
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