Sanatoria edilizia vietata se il permesso autorizza nuove opere (TAR Lombardia n. 2572 del 07.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, presuppone la doppia conformità dell’opera alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento dell’abuso sia al momento della domanda, e può riguardare esclusivamente opere già eseguite. Esso non può essere rilasciato quando il titolo edilizio sia unitario e la domanda sia funzionale anche alla realizzazione di nuove opere necessarie a rendere conforme l’intervento. La totale omissione di esame delle osservazioni procedimentali presentate dagli interessati integra violazione degli artt. 9 e 10 della legge n. 241 del 1990 e vizia il provvedimento, non potendosi invocare la natura vincolata dell’attività amministrativa.

Il Fatto

Un condomino, proprietario di un’unità immobiliare in un edificio milanese dove risiede, e il Condominio stesso agiscono contro il Comune di Milano e una società che, all’interno dello stabile, esercita un’attività ricettiva di foresteria, poi qualificata come impresa alberghiera. Dopo ripetute segnalazioni e un contenzioso sul silenzio dell’Amministrazione, il Comune rilascia alla società un permesso di costruire definito “a parziale sanatoria”.

I ricorrenti impugnano quel titolo edilizio davanti al TAR, chiedendone l’annullamento, e contestano anche la successiva nota con cui l’Amministrazione archivia il loro esposto sull’attività alberghiera. La questione centrale riguarda la possibilità di rilasciare un titolo in sanatoria che autorizzi contestualmente la realizzazione di nuove opere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse. I ricorrenti dimostrano la vicinitas e il pregiudizio concreto, secondo i criteri della sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 22 del 2021. La mancanza di periculum in mora, esclusa in sede cautelare, non si confonde con la diversa questione della legittimazione ad agire, tanto più che il Consiglio di Stato ha poi riconosciuto le esigenze cautelari.

Nel merito, il primo motivo è fondato. I ricorrenti avevano presentato osservazioni procedimentali, ma di esse e del loro doveroso esame non v’è traccia nel provvedimento impugnato. Si configura così la violazione degli artt. 9 e 10 della legge n. 241 del 1990, che impongono all’Amministrazione l’obbligo di valutare le memorie. L’obbligo era rafforzato dagli esposti già presentati, né può sostenersi che l’attività fosse rigidamente vincolata, avendo i ricorrenti indicato ragioni fattuali e giuridiche puntuali.

Il secondo motivo è parimenti fondato. L’art. 36 del TUE consente la sanatoria solo di opere già eseguite, vietando la realizzazione ex novo di interventi dopo la domanda. La giurisprudenza richiamata è pacifica, tra cui Cons. Stato, Sez. II, n. 2147 del 2025, TAR Campania, Napoli, Sez. II, n. 1527 del 2015 e Cass. pen., Sez. III, n. 12229 del 2015. Il provvedimento impugnato è un titolo edilizio unitario che contempla sia “opere da sanare” sia “opere da realizzare”, come emerge dalla relazione tecnica allegata alla domanda.

L’accoglimento del secondo mezzo, di carattere assorbente rispetto alle altre censure, comporta l’annullamento integrale del permesso. Da esso deriva la fondatezza dei motivi aggiunti contro la nota comunale che, motivata sulla sola base del titolo annullato, va anch’essa annullata. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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