Vigili del fuoco, quota retributiva con l’aliquota del 2,44% annuo (Corte dei Conti Sez. II App. n. 28 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della determinazione della quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, anche agli ex appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco confluiti nei ruoli dei capi squadra e dei capi reparto si applica la disciplina prevista per il personale militare. L’art. 61, comma 3, d.P.R. n. 1092/1973, non abrogato dal d.lgs. n. 139/2006, opera un rinvio all’intero Capo II del Titolo III e dunque anche all’art. 54. La quota retributiva va pertanto calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile, anche quando l’anzianità posseduta a quella data sia inferiore a quindici anni.
Il Fatto
Un dipendente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio dal 10 luglio 1985 e collocato in quiescenza dal 6 aprile 2020 con la qualifica di capo squadra esperto, aveva maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità di undici anni, otto mesi e ventisei giorni. La pensione era stata liquidata con il sistema misto.
Il lavoratore aveva chiesto l’applicazione dell’aliquota di rendimento del 44% prevista dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 per il personale militare, in luogo di quella del 35% dell’art. 44 riservata ai dipendenti civili dello Stato. La Sezione giurisdizionale per la regione Calabria aveva accolto la domanda, riconoscendo il diritto alla riliquidazione con il coefficiente del 2,44% per ogni anno utile. Avverso tale pronuncia ha proposto appello l’Inps.
La Motivazione della Corte
La Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello ha dichiarato in via pregiudiziale la contumacia dell’appellato, non costituitosi nel grado nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio, ai sensi degli artt. 93 e 191 c.g.c. Nel merito ha respinto l’impugnazione.
Il primo motivo dell’Istituto previdenziale sosteneva l’inapplicabilità dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 ai vigili del fuoco, in quanto appartenenti a un corpo ad ordinamento civile e privi dello status di militare. La Corte ha giudicato la censura infondata, richiamando la più recente giurisprudenza contabile (Corte conti, Sez. II app., nn. 13, 14, 72 e 101 del 2023; Sez. I app., n. 91/2022; Sez. III app., n. 85/2022 e n. 280/2021).
Il percorso argomentativo muove dalla collocazione sistematica della norma. Il Titolo III del d.P.R. n. 1092/1973 contiene la disciplina del trattamento di quiescenza normale, con il Capo I dedicato al personale civile e il Capo II a quello militare. L’art. 61 è inserito in quest’ultimo e, al comma 3, estende al personale dei ruoli dei capi reparto, capi squadra e vigili le disposizioni stabilite per le corrispondenti categorie di militari.
La Corte osserva che la natura civile del Corpo era già affermata all’epoca dell’introduzione della norma, sicché il legislatore ha inteso dettare una disciplina differenziata per specifiche categorie di soggetti. L’art. 61 non figura tra le norme abrogate dall’art. 35 d.lgs. n. 139/2006 e, nella sua formulazione letterale, richiama l’intero Capo II: la separazione delle due parti della disposizione mediante punto e virgola esclude la lettura restrittiva proposta dall’ente, che limitava il rinvio al solo terzo comma dell’art. 52.
Quanto al coefficiente di calcolo, la Corte richiama le pronunce nomofilattiche delle Sezioni riunite n. 1/2021/QM del 4 gennaio 2021 e n. 12/2021/QM del 9 settembre 2021, rese ai sensi dell’art. 39 d.lgs. n. 174/2016. Da esse si desume che la quota retributiva va determinata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, con l’aliquota del 2,44% per ogni anno utile, anche in presenza di un’anzianità inferiore ai quindici anni. La sentenza impugnata è dunque corretta. Le spese sono integralmente compensate per la novità dell’orientamento sopravvenuto, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Nota della Redazione
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