Indebito pensionistico da conguaglio e onere probatorio sul legittimo affidamento (Corte dei Conti Sez. I App. n. 6 del 18.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di indebito pensionistico formatosi a seguito del conguaglio tra trattamento provvisorio e pensione definitiva, lo spirare dei termini per l’adozione del provvedimento definitivo non priva di per sé l’amministrazione del diritto-dovere di recuperare le somme erogate in via provvisoria. Il legittimo affidamento del percettore in buona fede, opponibile in sede amministrativa e giudiziaria, matura e si consolida nel tempo e va accertato attraverso una serie di elementi, tra cui il decorso del tempo, la rilevabilità dell’errore secondo l’ordinaria diligenza e le ragioni della modifica del trattamento. Sul piano processuale, l’onere allegandi et probandi delle circostanze fattuali che fondano l’affidamento incombe sul pensionato: non bastano la buona fede e il mero decorso del tempo, occorrendo la dimostrazione dell’imprevedibilità a priori dell’indebito.

Il Fatto

Un ex militare dell’Esercito percepisce la pensione liquidata in via provvisoria. Nel tempo il trattamento viene più volte rivisto, con tre liquidazioni provvisorie prima e una sensibile riduzione all’inizio del 2014. Dal conguaglio tra quanto erogato e la pensione definitivamente spettante emerge un indebito di euro 29.909,07, che l’Inps accerta con nota del 16 febbraio 2015 e recupera mediante trattenute mensili di euro 415,40 sul trattamento in godimento.

L’interessato impugna la pretesa restitutoria davanti alla Sezione giurisdizionale per il Lazio, chiedendo la declaratoria di irripetibilità dell’indebito. Il giudice di prime cure, con sentenza n. 591/2020, rigetta la domanda, escludendo la buona fede e l’affidamento per la complessità del caso e il tardivo avvio del giudizio, e dichiara assorbita la domanda di rivalsa dell’Inps verso il Ministero della Difesa. L’interessato propone appello, dolendosi dell’interpretazione dell’art. 162 d.P.R. n. 1092/1973 e della violazione del principio di tutela del legittimo affidamento.

La Motivazione della Corte

La questione centrale investe il rapporto tra la natura provvisoria del trattamento pensionistico e la tutela dell’affidamento del percettore. La Corte ricostruisce l’evoluzione della giurisprudenza contabile. Le Sezioni Riunite n. 7/QM del 2007 avevano collegato l’irripetibilità al mero decorso del termine per l’emanazione del provvedimento definitivo, sul presupposto del consolidarsi della situazione esistente. La giurisprudenza di merito successiva ha invece fondato l’irripetibilità sull’affidamento ingenerato dal notevole protrarsi dell’erogazione provvisoria e da altre circostanze concrete, come la modesta differenza tra pensione definitiva e provvisoria.

Da qui il nuovo intervento delle Sezioni Riunite n. 2/2012/QM, che hanno enunciato il principio secondo cui i termini regolamentari non privano ex se l’amministrazione del diritto-dovere di recupero, ma sussiste un affidamento del percettore in buona fede che matura nel tempo e va individuato attraverso una serie di elementi: il decorso del tempo, la rilevabilità dell’errore secondo l’ordinaria diligenza, le ragioni della modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza da parte dell’amministrazione degli elementi per la liquidazione definitiva.

La Corte affronta poi il profilo dell’onere della prova. Il giudice territoriale, applicando tale orientamento, aveva ritenuto che l’affidamento sussista quando l’indebito sia sostanzialmente imprevedibile; ma aveva aggiunto che sul piano processuale incombe sul privato l’onere di allegare e dimostrare le circostanze fattuali a fondamento dell’affidamento, dovendo confrontare i due provvedimenti di liquidazione ed evidenziare come i motivi generativi dell’indebito non fossero rilevabili illo tempore.

Il Collegio condivide queste conclusioni sotto il profilo dell’art. 2697 cod. civ.: non è sufficiente invocare il decorso del tempo e la buona fede, ma occorre la dimostrazione della imprevedibilità a priori dell’indebito. Tale prova è sconfessata dalla presenza, nel documento concessivo della pensione, di una esplicita avvertenza sull’eventualità di un conguaglio in attuazione del decreto definitivo. Richiamando la giurisprudenza contabile, la Corte osserva che non viene in rilievo il concetto di legittimo affidamento, quanto il mancato assolvimento dell’onus allegandi et probandi a carico del ricorrente.

Difettando la prova dell’affidamento, unica condizione che avrebbe consentito di trattenere le somme, l’appello è rigettato con conferma della sentenza gravata. Le spese legali seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 31 del Codice di giustizia contabile, e sono liquidate in euro 1.500,00 per l’Inps e euro 500,00 per il Ministero della Difesa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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