Responsabilità erariale del dirigente medico per attività extraistituzionale non provata (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 312 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità erariale per attività extraistituzionale di un pubblico dipendente, la prova della condotta causativa del danno deve essere fornita dalla Procura contabile secondo il criterio del più probabile che non, ma gli elementi indiziari devono presentare i requisiti di gravità, precisione e concordanza. La mera titolarità di movimenti bancari e la partecipazione a eventi promozionali non provano univocamente lo svolgimento di un’attività di intermediazione commerciale con finalità lucrative. Le dichiarazioni dei soggetti terzi, pur provenienti da portatori di interesse, se plausibili, non possono essere trascurate. In difetto di prova della condotta, resta esclusa la responsabilità e non si configura il danno da mancata entrata per omesso riversamento dei compensi.

Il Fatto

La Procura regionale del Lazio conveniva in giudizio un dirigente medico ospedaliero a tempo pieno ed esclusivo, contestandole di aver svolto negli anni 2019 e 2020 un’attività di intermediazione commerciale nella vendita di prodotti parafarmaceutici per conto di una società, senza la prescritta autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza. La questione emergeva da un esposto e da accertamenti della Guardia di Finanza, che avevano ricostruito acquisti, rimesse mensili e bonifici intercorsi tra la professionista, la società e un terzo.

La Procura chiedeva la condanna al pagamento di euro 30.402,86, di cui euro 2.915,00 per i compensi indebitamente percepiti e euro 27.487,86 quale differenza tra la retribuzione a tempo pieno e quella a tempo definito. La convenuta contestava integralmente, qualificando le somme come premi di fidelizzazione e rimborsi, ed eccepiva in via subordinata la prescrizione e la carenza di prova del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama anzitutto il quadro normativo. L’art. 98 Cost. sancisce il principio di esclusività della prestazione nel pubblico impiego; l’art. 60, d.p.r. n. 3/1957 vieta al dipendente di esercitare il commercio e l’industria. L’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 impone il riversamento dei compensi per incarichi non autorizzati, mentre il comma 7-bis qualifica l’omesso versamento come ipotesi di responsabilità erariale. Sotto il profilo retributivo rileva l’art. 15-quater, comma 5, d.lgs. n. 502/1992.

Passando al merito, la Corte applica il criterio della ragione più liquida e ritiene dirimente la carenza probatoria. L’art. 2697 c.c. pone a carico di chi agisce l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto. Il mancato assolvimento comporta la soccombenza sul punto controverso, secondo il principio onus probandi incumbit ei qui dicit.

Quanto alla prova critica, il Collegio ricorda che essa consiste nella deduzione di un fatto ignoto da un fatto noto mediante massime di esperienza, con un elevato grado di probabilità. Gli indizi offerti devono cioè essere gravi, precisi e concordanti.

Nel caso concreto gli elementi indiziari non raggiungono tale soglia. Essi non provano univocamente che gli acquisti siano avvenuti per fini lucrativi anziché personali, né che sussistesse un rapporto di collaborazione con la società. Le giustificazioni della convenuta circa la cortesia verso terzi e il prestito non appaiono del tutto inverosimili.

La Corte valorizza inoltre le dichiarazioni di soggetti terzi che negano il rapporto. Pur riconoscendo un interesse dei dichiaranti a non far emergere l’attività, il Collegio le ritiene plausibili e, come tali, meritevoli di considerazione. Da qui il rigetto della domanda di condanna, con assorbimento delle ulteriori eccezioni e liquidazione delle spese di lite alla difesa della convenuta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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