Inammissibile il parere richiesto da funzionario non legittimato (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 160 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva attribuita alle Sezioni regionali di controllo dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 è esercitabile nei soli limiti soggettivi e oggettivi fissati dalla norma, di natura speciale rispetto all’ordinaria sfera di competenze della Corte dei conti. Sotto il profilo soggettivo, la legittimazione alla richiesta di parere spetta all’organo legislativamente investito della rappresentanza legale dell’ente, individuabile di regola, per gli enti locali, nel Sindaco e nel Presidente della Provincia. È pertanto inammissibile la richiesta formulata da un funzionario, ancorché per conto di una Centrale Unica di Committenza, in luogo dell’organo legittimato. Le richieste vanno inoltre trasmesse, di norma, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, e il quesito deve essere formulato in modo esaustivo, individuando le specifiche disposizioni e il dubbio interpretativo.
Il Fatto
Con nota trasmessa attraverso l’applicativo denominato “Centrale pareri”, un funzionario specializzato addetto presso un ente locale, nell’ambito dell’unità organizzativa competente in materia di gare e contratti, ha formulato per conto della Centrale Unica di Committenza di cui l’ente è capofila una richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo.
La richiesta, dopo aver richiamato l’art. 45 del d.lgs. n. 36 del 2023, il relativo allegato e due pareri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sottoponeva un quesito sulla base di calcolo dell’incentivo per funzioni tecniche in relazione alle concessioni: se l’incentivo, da inserire nel quadro economico e a carico dell’ente concedente, vada calcolato sul valore della concessione o sul canone concessorio posto a base di gara.
La Motivazione della Corte
La Sezione premette che la facoltà di richiedere pareri in materia di contabilità pubblica non ha portata generale, ma deve essere esercitata nel rispetto dei limiti soggettivi e oggettivi fissati dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003. Prima di esaminare il merito, il Collegio è dunque tenuto a verificare l’ammissibilità della richiesta sotto entrambi i profili.
Sul piano soggettivo, la legittimazione è circoscritta ai soli enti esplicitamente elencati dalla norma, attesa la natura speciale della funzione consultiva. Richiamando la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 1/SEZAUT/2021/QMIG, la Corte precisa che la legittimazione deve essere riconosciuta all’organo legislativamente investito della rappresentanza legale dell’ente, per i riflessi che la richiesta può produrre sulla gestione finanziaria: di regola, per gli enti locali, il Sindaco e il Presidente della Provincia.
Nel caso di specie la richiesta risulta formulata da un funzionario, per conto della Centrale Unica di Committenza, in luogo dell’organo dotato della rappresentanza legale dell’ente a ciò legittimato. Su questa base il Collegio dichiara la richiesta inammissibile.
La Sezione aggiunge due ulteriori rilievi. Sotto il profilo procedurale, le richieste di parere vanno trasmesse alla Corte, di norma, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, istituito nella Regione con legge regionale. Sotto il profilo oggettivo, il quesito deve essere formulato in modo esaustivo, individuando le specifiche parti delle disposizioni normative oggetto della richiesta ed esplicitando il dubbio interpretativo che ne scaturisce, così da consentire il corretto dialogo istituzionale e l’esercizio della funzione consultiva.
Il dispositivo dichiara pertanto inammissibile la richiesta di parere e dispone la trasmissione della deliberazione al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Regione, nonché, per conoscenza, al Sindaco dell’ente interessato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.