Conto giudiziale irregolare e inammissibilità del giudizio di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 32 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale degli agenti contabili della riscossione, per essere qualificato come tale, deve contenere gli elementi essenziali indicati dal modello 21 del d.p.r. n. 194/1996. Il conto redatto su modello irrituale è ugualmente idoneo a incardinare il giudizio di conto quando contenga comunque gli elementi richiesti dall’art. 616 R.D. n. 827/1924 (carico, scarico, resti, introiti, esito, rimanenze). Ove manchi uno di tali elementi essenziali, l’atto non può essere qualificato rendiconto né, a maggior ragione, conto giudiziale: il giudizio di conto è inammissibile e occorre un nuovo deposito nelle forme rituali, previa parifica. La pronuncia in rito non comporta condanna alle spese, ma d’ufficio il Collegio rileva l’onere di un corretto adempimento contabile.
Il Fatto
La controversia riguarda la verifica di ammissibilità del conto giudiziale reso da un’agente contabile di un Comune per l’esercizio finanziario 2022. Il conto era stato trasmesso in difformità dal modello 21 del d.p.r. n. 194/1996 e risultava carente dei requisiti minimi essenziali.
Con relazione di irregolarità il magistrato relatore aveva ricostruito la disciplina degli agenti contabili e rilevato che nel conto le voci di riscossione e di versamento non erano esposte separatamente, ma aggregate in un’unica colonna priva di analiticità, rendendo impossibile individuare eventuali scostamenti. L’Ente comunale ha depositato la relata di notifica della relazione e, in seguito, il conto rettificato ma non parificato, chiedendo l’ammissibilità. All’udienza il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità, rimettendosi al Collegio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra i modelli previsti dal d.p.r. n. 194/1996 per le diverse gestioni. Per il conto dell’economo è previsto il modello 23, che deve indicare l’anticipazione, i rimborsi, le somme pagate per gli acquisti e quelle non utilizzate da versare in tesoreria. Per l’agente contabile della riscossione è previsto il modello 21, che deve contenere le generalità dell’agente, il periodo della gestione, il numero d’ordine dell’operazione e gli estremi della riscossione, con specifica indicazione dei versamenti in tesoreria, il numero di quietanza, gli importi, i totali e le note.
Nel caso esaminato il conto presenta evidenti difformità rispetto al contenuto minimo del modello 21, come richiesto in via generale dall’art. 616 R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali ex art. 93 del TUEL, e dagli artt. 41 e 46 del Regolamento di contabilità comunale. Le voci di riscossione e versamento non sono riportate separatamente, ma aggregate in un’unica colonna priva di specifiche analitiche, sicché non è possibile individuare distintamente eventuali scostamenti.
La Corte richiama il principio secondo cui, ancorché redatto su modello irrituale, il conto che contenga gli elementi richiesti dall’art. 616 R.D. n. 827/1924 risponde alle finalità cui è preordinato e può essere qualificato conto giudiziale, incardinando il relativo giudizio (cfr. C. Conti Sez. I n. 14/1985, ripresa dalla Sezione giurisdizionale Marche n. 368/2021). Di segno opposto è l’ipotesi di mancanza dell’elemento essenziale del carico/scarico o di altro elemento essenziale, che non consente la qualifica dell’atto quale rendiconto né quale conto giudiziale (cfr. Sezione giur. Piemonte n. 75/2018 e Sezione giur. Sicilia nn. 432/2020, 949/2021 e 1037/2021).
Le criticità indicate nella relazione emergono per tabulas e non si prestano a margini di dubbio, pur non integrando gravi inadempienze. Esse tuttavia impediscono la qualificazione dell’atto quale conto giudiziale. Il Collegio ritiene pertanto di non poter dichiarare ammissibile il giudizio, poiché il conto è difforme dal modello 21 e quelli depositati a rettifica non sono stati ritualmente inseriti nel sistema SIRECO/GIUDICO.
Ne consegue la necessità di un nuovo deposito del conto nelle forme rituali, dopo previa parifica. Il Collegio dichiara il giudizio inammissibile e nulla dispone per le spese, stante la pronuncia in rito.
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Nota della Redazione
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