Responsabilità erariale per mancata riscossione prescrizione e prova colpa grave (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 198 del 28.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per la perdita di crediti da canoni di locazione, il dies a quo della prescrizione dell’azione erariale coincide con la scadenza di ciascun canone, maturando mese per mese, senza che rilevi la cessazione del contratto né la successiva delibera di riaccertamento straordinario dei residui. Quest’ultima ha funzione meramente contabile e non integra occultamento doloso, poiché l’esistenza e l’andamento della morosità risultano dai bilanci e dagli accertamenti ordinari. La sola cancellazione di crediti per mancata messa in mora costituisce, al più, un indice sintomatico generico, inidoneo a fondare la colpa grave e a invertire l’onere probatorio a carico dei convenuti, gravando sul requirente l’individuazione e la prova delle condotte doverose omesse e dell’elemento soggettivo.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio, per responsabilità amministrativa, numerosi soggetti che si erano succeduti negli incarichi di direzione generale e di dirigenza dei servizi finanziario e utenza di un’agenzia territoriale per la casa, contestando un danno complessivo di oltre sedici milioni di euro. L’addebito riguardava la pretesa incuria nella riscossione dei canoni di edilizia popolare, con conseguente perdita per prescrizione di ingenti somme, e il supposto occultamento doloso del danno mediante la rappresentazione in bilancio di residui attivi già prescritti.

Il momento culminante della vicenda era individuato nella delibera di riaccertamento straordinario dei residui con cui l’ente aveva stralciato crediti relativi a contratti cessati; su tale atto la Procura fondava l’emersione del danno. I convenuti hanno eccepito, tra l’altro, la nullità dell’atto di citazione, il difetto di legittimazione passiva, la prescrizione dell’azione e, nel merito, il difetto di prova della colpa grave.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha respinto l’eccezione di nullità dell’atto introduttivo per indeterminatezza. Pur nella genericità della domanda, i tratti essenziali erano enucleabili nella mancata interruzione della prescrizione dei crediti (causa petendi) e nella perdita delle relative somme (petitum), ciò che impediva di ravvisare l’assoluto difetto richiesto dall’art. 86, comma 2, lett. e), c.g.c. Parimenti infondata è stata ritenuta l’eccezione ex artt. 65 e 70 c.g.c., poiché la precedente indagine del 2017 aveva oggetto diverso, afferente alla registrazione dei contratti e all’imposta di registro, senza che risultasse un provvedimento di archiviazione da riaprire.

Nel merito delle eccezioni preliminari, la Corte ha rigettato il difetto di legittimazione passiva, qualificandolo come legittimazione a resistere, che trova fondamento nella sola prospettazione della titolarità passiva del diritto, restando la titolarità sostanziale questione di merito.

Il nucleo della decisione è l’esame della prescrizione. La Corte ha escluso che il dies a quo potesse essere ancorato alla delibera di riaccertamento straordinario dei residui. Quest’ultima, in quanto operazione di riordino contabile funzionale all’armonizzazione dei bilanci, non determina alcun disvelamento del danno: i bilanci di esercizio e gli accertamenti ordinari esponevano già l’esistenza e l’andamento della morosità, sì che il danno non poteva dirsi emerso solo con lo stralcio. Neppure la tesi dell’occultamento doloso ha trovato sostegno probatorio, restando meramente affermata.

La Corte ha quindi individuato il dies a quo nella scadenza di ciascun canone, maturando la prescrizione mese per mese, senza generalizzazioni. Poiché il primo atto interruttivo costituito dalla notifica degli inviti a dedurre risale all’ottobre 2023, tutti i crediti relativi a mensilità insolute fino al settembre 2013 sono risultati prescritti, con conseguente prescrizione dell’azione erariale nel settembre 2023.

La Sezione ha poi dichiarato l’integrale prescrizione nei confronti dei convenuti cessati prima del settembre 2013 e quella parziale per coloro che avevano prestato servizio a cavallo di tale discrimine. Per i restanti, la domanda è stata respinta nel merito per difetto di prova e di allegazione: la Procura ha considerato unitariamente oltre seimila posizioni, rinviando a un principio civilistico di ripartizione dell’onere probatorio non conferente in materia erariale, senza indagare le condotte doverose concretamente omesse, l’organizzazione e i ruoli dei singoli.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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