Definizione agevolata del giudizio di responsabilità contabile per avvenuto pagamento (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 53 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di responsabilità contabile si definisce con il decreto presidenziale adottato ai sensi dell’art. 130, comma 8, cod. giust. cont. quando il convenuto abbia provveduto al pagamento della somma determinata in via concordata, previo parere favorevole della Procura regionale. Il versamento documentato e la concorde richiesta delle parti impongono la definizione del giudizio senza ulteriore istruzione. Le spese di giudizio restano a carico del convenuto.
Il Fatto
Il Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Puglia ha citato in giudizio il convenuto per ottenere la condanna al risarcimento del danno, in relazione a una sentenza penale di condanna passata in giudicato per il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità.
Nelle more del giudizio, il convenuto ha presentato istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art. 130 cod. giust. cont. Con decreto presidenziale n. 17/2024, previo parere favorevole della Procura regionale, è stata determinata in 3.120,00 euro la somma dovuta, pari al 50% della contestazione, con pagamento entro trenta giorni. Il convenuto ha depositato la prova del versamento e le parti hanno chiesto la definizione del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che non sussistono motivi per disattendere le concordi conclusioni formulate dalle parti. Il pagamento è stato documentato nei termini fissati dal decreto e la somma corrisposta coincide con quella in esso determinata.
La definizione del giudizio consegue quindi all’integrale esecuzione del decreto presidenziale, che esaurisce la vicenda contabile. Il Collegio richiama il comma 8 dell’art. 130 cod. giust. cont., che disciplina appunto la definizione del giudizio a seguito dell’adempimento.
Le spese di giudizio, liquidate dalla segreteria con nota a margine, sono poste a carico del convenuto, in coerenza con la definizione con lui intervenuta. Il giudizio si chiude pertanto senza accertamento di ulteriori profili di responsabilità.
Nota della Redazione
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