Improcedibile il giudizio di conto del consegnatario con solo debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 77 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali che sia gravato di un mero debito di vigilanza è qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile, con la conseguenza che non è tenuto alla resa del conto giudiziale e che il relativo giudizio di conto è improcedibile. La distinzione tra debito di custodia e debito di vigilanza si fonda sulla natura della gestione: solo la gestione tipicamente di magazzino, con consistenze iniziali e finali, movimenti di carico e scarico e obbligo restitutorio, integra il debito di custodia. I beni di uso abituale presso gli uffici, non custoditi in deposito, restano soggetti al solo obbligo di rendicontazione amministrativa. Non è nella disponibilità dell’ente locale estendere la figura del consegnatario con debito di custodia al mero utilizzatore di beni, trattandosi di materia riservata alla competenza normativa statale.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto reso da un funzionario di un Comune per l’esercizio finanziario 2019, chiamato a rispondere della gestione di beni mobili e immobili iscritti nell’inventario dell’ente. La relazione di irregolarità del magistrato relatore aveva ricostruito il quadro normativo sulla resa del conto da parte dei consegnatari, rilevando criticità di ordine sostanziale e formale. L’atto depositato conteneva una elencazione aggregata di beni per categorie — beni mobili di uso pubblico per destinazione, beni immobili di uso pubblico per natura, terreni, fabbricati — tra i quali non erano individuabili quelli riferibili a una gestione con debito di custodia. Il relatore aveva concluso per la non qualificabilità dell’atto come conto giudiziale.
Il Sindaco del Comune, con osservazioni depositate, aveva riconosciuto che l’agente era titolare di un mero debito di vigilanza e che era stato erroneamente inviato il conto. All’udienza il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità, rimettendosi al Collegio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827/1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, né coloro presso i quali si trovino stampe, registri o altri oggetti destinati all’uso dell’ufficio. La norma individua il criterio discretivo tra le due figure di consegnatario.
Il Collegio richiama poi l’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002, che qualifica consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna. La giurisprudenza contabile ha chiarito che il debito di custodia presuppone l’incarico di gestire un deposito o magazzino, alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni amministrative. Il debito di vigilanza, invece, connota l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, rendendolo competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso.
La Corte precisa il criterio quantitativo e qualitativo: se la giacenza presso i singoli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurare il funzionamento dell’unità, essa è finalizzata al rifornimento continuativo e configura una vera gestione contabile, soggetta a conto giudiziale. I beni di consumo strettamente necessari all’ordinario funzionamento restano esclusi, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa.
Nel caso concreto i beni elencati risultano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito. Sul piano formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione in magazzino conforme al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996. Lo stesso soggetto convenuto ha condiviso i rilievi del magistrato istruttore. Grava dunque sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza, con conseguente venir meno dei presupposti per la resa del conto giudiziale.
Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile. Resta fermo l’obbligo dell’Amministrazione di rendere il conto per i beni soggetti a un rapporto di effettiva custodia. Essendo il giudizio limitato a questioni preliminari, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. 174/2016, le spese sono compensate.
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Nota della Redazione
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