Inammissibile il parere del comune se richiesto dal dirigente (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 366 del 11.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva esercitata dalla Corte dei conti nei confronti delle autonomie territoriali, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, è subordinata a un duplice requisito di ammissibilità, soggettivo e oggettivo. Sotto il profilo soggettivo interno, la richiesta di parere deve provenire dall’organo di vertice politico che detiene la rappresentanza legale dell’ente, e non dalla struttura burocratica. La richiesta sottoscritta dal responsabile di settore è pertanto inammissibile per difetto di legittimazione soggettiva interna. Tale vizio è sufficiente, da solo, a precludere ogni ulteriore esame del profilo oggettivo e del merito del quesito proposto.
Il Fatto
Il responsabile del settore risorse economico-finanziarie di un comune ha formulato, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, una richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia. Il quesito riguardava il criterio di calcolo degli incentivi tecnici previsti dall’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 in materia di affidamento in concessione di servizi, con specifico riferimento alla gestione di una farmacia comunale e al servizio di riscossione coattiva delle entrate.
Il dubbio interpretativo concerneva l’individuazione dell’importo sul quale applicare la percentuale del 2%: se il valore della concessione di cui all’art. 179 del medesimo decreto ovvero l’importo posto a base d’asta, anche in considerazione degli oneri a carico del bilancio comunale.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce in via preliminare il perimetro della funzione consultiva. L’accesso alla Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è condizionato a un duplice requisito di ammissibilità: soggettivo, relativo alla legittimazione del soggetto e dell’organo richiedenti, e oggettivo, concernente l’attinenza alla materia della contabilità pubblica, la generalità e l’astrattezza del quesito e l’assenza di interferenze con altre funzioni della magistratura contabile o con giudizi pendenti. Tali condizioni sono state delineate dalla Sezione delle Autonomie negli indirizzi del 27 aprile 2004 e nelle successive deliberazioni n. 5/AUT/2006, n. 13/AUT/2007, n. 3/SEZAUT/2014/QMIG, n. 11/SEZAUT/2020/QMIG e n. 1/SEZAUT/2021/QMIG, recepite dalle Sezioni Riunite nella deliberazione n. 54/CONTR/2010.
Il Collegio distingue poi due profili della legittimazione soggettiva. Quella esterna attiene all’ente titolare del potere di proporre l’istanza: l’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 la riconosce alle Regioni e agli enti locali, che ove istituito si avvalgono del Consiglio delle autonomie locali. Il carattere tassativo della previsione è stato più volte ribadito dalla Sezione delle Autonomie, che ha chiarito come solo i soggetti indicati dalla norma siano legittimati a rivolgersi alla Corte, tramite i rispettivi rappresentanti legali pro tempore o, nei casi previsti, tramite il CAL.
La legittimazione interna riguarda invece il soggetto che, all’interno dell’ente, può formalmente formulare l’istanza in nome e per conto dell’ente. Secondo la deliberazione n. 11/SEZAUT/2020/QMIG, la funzione consultiva non può ridursi a una consulenza amministrativa generale in favore dei soggetti interni al sistema delle autonomie, né a una consulenza su atti specifici destinata alla struttura burocratica. Essa si configura come strumento di collaborazione istituzionale volto a fornire un’interpretazione delle norme, finalizzata anche al rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, come richiesto dall’art. 119 della Costituzione. Ne deriva che le richieste devono provenire dall’organo di vertice politico, unico titolare della rappresentanza legale dell’ente.
Nel caso esaminato, il quesito risulta inammissibile sotto il profilo soggettivo per carenza della legittimazione interna. L’istanza è stata sottoscritta dal responsabile del settore risorse economico-finanziarie anziché dal Sindaco, organo politico di vertice e legale rappresentante dell’ente ai sensi degli artt. 36, comma 2, e 50, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000. La Sezione dichiara pertanto l’inammissibilità della richiesta, rilevando che tale vizio preclude ogni ulteriore esame del profilo oggettivo e del merito.
Nota della Redazione
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