Ammortamento mutui e vincolo LEA: illegittima la copertura col Fondo sanitario (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 230 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli oneri di ammortamento di un mutuo contratto per finanziare investimenti regionali pregressi non possono essere imputati al Fondo sanitario indistinto, perché privi del nesso di strumentalità diretta all’erogazione dei LEA. L’art. 20 del d.lgs. n. 118/2011 impone una separata perimetrazione delle entrate e delle spese sanitarie, funzionale a impedire che le risorse correnti destinate ai livelli essenziali ricevano una diversa destinazione. La deroga dell’art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011, che consente di mantenere i risparmi per finalità sanitarie, presuppone una gestione virtuosa ed efficiente delle risorse correnti destinate ai LEA e non è invocabile in modo meramente descrittivo. La Sezione di controllo parifica il rendiconto, ma le illegittimità riscontrate restano oggetto di verifica nel successivo giudizio di parificazione.
Il Fatto
La Regione ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la proposta di legge recante il Rendiconto generale per l’esercizio 2024, con gli schemi del conto del bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale. Il risultato di amministrazione, pari a 1.294.530,55 euro, non copre le quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti, già applicate al risultato stesso per 1.882.784.124,97 euro, determinando un disavanzo di 1.881.489.594,42 euro. L’intero disavanzo è ascrivibile alla copertura di spese di investimento mediante debito autorizzato e non contratto.
All’esito dell’istruttoria, con contraddittorio con l’Amministrazione e la Procura regionale, emergono rilievi su alcune poste di spesa sanitaria e sulla gestione degli incentivi tecnici. La Procura conclude per la parifica, con le precisazioni contenute nella propria requisitoria.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricorda che, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del d.l. n. 174/2012, alla decisione di parifica è allegata una relazione con osservazioni sulla legittimità e regolarità della gestione e con le misure correttive proposte. Richiama la giurisprudenza delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 5/2022/QMIG: oggetto della decisione è la regolarità delle risultanze, preliminare alla decisione legislativa sul consuntivo.
Quanto alla regolarità, il Collegio accerta il rispetto dei limiti autorizzatori di competenza e cassa, dei vincoli delle leggi di coordinamento della finanza pubblica e dell’obiettivo di avanzo di competenza di 76.171.203,71 euro. L’indebitamento regionale, pari a 1.518.974.059,02 euro, rispetta il limite dell’art. 62, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011.
La prima questione riguarda le spese per la Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, finanziate con risorse che la Regione si è autovincolata a destinare ai LEA. Secondo il d.p.c.m. 12 gennaio 2017, le prestazioni ammesse al programma C4 sono rivolte alle associazioni datoriali e sindacali; le iniziative regionali, invece, si rivolgono alla cittadinanza e a una platea più ampia, non riconducibile al finanziamento destinato ai livelli essenziali.
La seconda questione attiene a una campagna informativa sullo screening mammografico e agli incentivi tecnici imputati allo stesso capitolo sanitario. La Sezione rileva la mancata dimostrazione del nesso di strumentalità diretta richiesto dalla Corte costituzionale n. 233/2022 e l’assenza dei presupposti dell’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016: agli atti mancano elementi sulla complessità attestata contestualmente all’attribuzione delle funzioni tecniche.
Il profilo centrale riguarda i capitoli che registrano le quote capitale e interessi dell’ammortamento di un mutuo, interamente coperte dal Fondo sanitario indistinto. Le spese di ammortamento sono il corrispettivo dell’indebitamento e rispondono a una logica finanziaria, estranea al vincolo di destinazione dei LEA: la loro copertura con risorse sanitarie altera il perimetro sanitario e contrasta con l’art. 20 del d.lgs. n. 118/2011 e con la competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci. Non convince il richiamo all’art. 30, comma 1: la deroga presuppone un risparmio da gestione efficiente, non attestato. Le quote dovranno essere coperte con altre risorse o con la compressione di altre spese del bilancio ordinario.
Nota della Redazione
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