Ascrivibilità alla prima categoria della cardiopatia postinfartuale trattata con bypass: escluso l’assegno di superinvalidità in assenza di scompenso (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 238 del 04.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cardiopatia ischemica cronica postinfartuale con severa coronaropatia trivasale, corretta mediante quadruplo bypass aortocoronarico, è ascrivibile alla 1^ categoria Tab. A n. 20 del d.P.R. n. 915/1978 qualora sussista una grave e permanente insufficienza coronarica ecg accertata, a prescindere dallo stato di compenso emodinamico; il trattamento chirurgico con bypass, pur stabilizzando la condizione clinica, non elimina la malattia aterosclerotica di base.
L’assegno di superinvalidità di cui alla Tab. E lett. H n. 4 del d.P.R. n. 915/1978, come integrato dalla legge n. 656/1986, richiede, per le cardiopatie organiche, la coesistenza dello stato di permanente scompenso e della grave e permanente insufficienza coronarica ecg accertata; le ipotesi ivi contemplate (applicazione di pace-maker, trattamento con bypass o sostituzione valvolare) presuppongono tale condizione e non costituiscono, diversamente da quanto previsto per la Tab. A, ipotesi autonome e alternative. La Tab. E ha carattere tassativo, come previsto dai criteri applicativi modificati dall’art. 2 della legge n. 261/1991, e non è estensibile alle infermità equivalenti, a differenza delle Tabelle A e B ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.P.R. n. 915/1978.
Il Fatto
Un ex militare, collocato in congedo per riforma, aveva ottenuto il riconoscimento della pensione privilegiata di 3^ categoria per alcune infermità, successivamente riclassificata in 1^ categoria per cumulo a seguito dell’insorgenza di un infarto subendocardico, ritenuto interdipendente con la preesistente iniziale cardiopatia ipertensiva e unitamente a questa ascritto alla 5^ categoria.
Il ricorrente aveva chiesto l’ascrivibilità della sola infermità cardiaca alla 1^ categoria Tab. A n. 20 (cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso o con grave e permanente insufficienza coronarica ecg accertata), con riconoscimento dell’assegno di superinvalidità Tab. E lett. H n. 4, sostenendo l’equivalenza, per gravità, della patologia trattata con quadruplice bypass rispetto a quelle ivi elencate. Il Ministero della Difesa resisteva, eccependo anche la prescrizione quinquennale dei ratei. Dopo una complessa istruttoria, con plurime ordinanze e la sostituzione dell’organo peritale, era stata disposta una CTU affidata a uno specialista cardiologo.
La Motivazione della Corte
Il Giudice unico delle pensioni ha accolto la domanda di miglior classifica dell’infermità cardiaca, condividendo le conclusioni del CTU. Ha rilevato che il punto n. 20 della Tab. A prevede due ipotesi alternative: lo stato di permanente scompenso cardiaco e la grave e permanente insufficienza coronarica ecg accertata. Esclusa la prima, per la funzione ventricolare conservata con FE al 58%, la patologia rientra nella seconda, poiché l’intervento di bypass non ha eliminato la malattia cronica aterosclerotica delle coronarie native, ma ha soltanto stabilizzato la condizione clinica del paziente.
La Corte ha invece respinto la domanda di riconoscimento dell’assegno di superinvalidità. Ha osservato che la lettura del ricorrente, volta a considerare alternative le condizioni di scompenso cardiaco e di grave insufficienza coronarica trattata con bypass, sovrapporrebbe quasi integralmente l’ambito applicativo del punto 20 Tab. A a quello del punto 4 lett. H Tab. E, creando un automatismo di riconoscimento dell’assegno ogni volta che ricorra una delle ipotesi della prima tabella. Tale esito è incompatibile con il tenore letterale delle disposizioni e con la loro ratio, essendo l’assegno di superinvalidità una prestazione aggiuntiva di natura assistenziale, non previdenziale, non soggetta a reversibilità.
Il Giudice ha richiamato il carattere tassativo delle infermità elencate nella Tab. E, come stabilito dai criteri applicativi di cui all’art. 2 della legge n. 261/1991, che esclude l’estensione alle infermità equivalenti prevista invece per le Tabelle A e B dall’art. 11, comma 4, del d.P.R. n. 915/1978. La giurisprudenza della Corte dei Conti ha costantemente escluso la spettanza dell’assegno in assenza dello scompenso cardiaco, condizione imprescindibile che, nel caso di specie, non ricorre.
Quanto all’eccezione di illegittimità costituzionale della Tab. E lett. H n. 4, sollevata in via subordinata dal ricorrente per violazione degli artt. 3, 32 e 38 Cost., il Giudice l’ha ritenuta manifestamente infondata: l’esclusione di una patologia dall’elenco delle infermità che danno diritto alla provvidenza assistenziale non frustra la finalità della stessa, essendo garantita la tutela della salute attraverso i LEA e i sistemi di esenzione; né è stata indicata la disparità di trattamento rispetto a un tertium comparationis, né forniti elementi di irragionevolezza, non potendo i dati scientifici costituire un parametro autonomo del controllo di legittimità costituzionale. Le spese di lite sono state compensate per la novità delle questioni, mentre le spese di CTU sono state poste a carico del ricorrente.
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Nota della Redazione
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