Pensione privilegiata: nesso causale escluso dal parere medico-legale (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 487 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di accertamento della dipendenza da causa di servizio di infermità ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata, il parere della Sezione speciale del Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa, istituita presso la Corte dei conti, costituisce consulenza tecnica d’ufficio che il giudice può porre a fondamento della decisione. Il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio e sull’ascrivibilità tabellare ha natura medico-legale. Esso richiede che il nesso causale o concausale sia sorretto da elementi modali, qualitativi e quantitativi idonei a collegare l’attività lavorativa all’infermità. Il parere è sufficientemente motivato quando esamina ogni singola patologia con argomentazioni scientifiche esaurienti. Le osservazioni critiche della difesa che si limitino a ribadire il ricorso, senza specifiche contestazioni tecniche, sono inidonee a superare le conclusioni del consulente d’ufficio, con conseguente rigetto della domanda.
Il Fatto
Il ricorrente, Assistente Capo della Polizia di Stato in servizio presso una Questura, presentava nel 2018 e nel 2019 domande di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo per tre infermità: ipoacusia neurosensoriale bilaterale, ipertensione arteriosa e gastroduodenopatia diffusa iperemico erosiva. Il Dipartimento di medicina legale ascriveva le menomazioni all’ottava categoria Tab. A per ciascuna infermità, con cumulo alla sesta categoria.
Il Comitato di Verifica delle Cause di Servizio esprimeva parere negativo, ritenendo le infermità non dipendenti da fatti di servizio; di conseguenza il Ministero dell’Interno emanava il decreto di rigetto n. 1974/22 del 7.11.2022. Il ricorrente proponeva istanza di riesame e poi ricorso alla Corte dei conti, chiedendo l’accertamento della dipendenza da causa di servizio, l’ascrivibilità alla sesta categoria Tab. A e il riconoscimento del diritto alla futura pensione privilegiata. L’Amministrazione eccepiva il difetto di giurisdizione e l’inammissibilità per assenza di un espresso provvedimento di diniego di pensione; il Ministero dell’Economia chiedeva l’estromissione. Con sentenza-ordinanza n. 793/2023 del 19.12.2023 le eccezioni erano respinte, il Ministero dell’Economia estromesso e disposta consulenza tecnica.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico delle pensioni individua l’oggetto del giudizio nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità lamentate e nell’individuazione della categoria della Tabella A del d.P.R. n. 834/1981, ai fini della futura pensione privilegiata. Trattandosi di questione prettamente medico-legale, la Corte ritiene decisivo il parere reso dalla Sezione speciale del Collegio Medico Legale della Difesa, che ha escluso la dipendenza da fatti di servizio.
Il consulente ha esaminato ogni singola patologia. Quanto all’ipertensione arteriosa, ha rilevato che non emergono elementi idonei a porre in correlazione causale o concausale l’attività lavorativa con la patologia, in assenza di elementi straordinariamente eccedenti l’ordinario servizio o di un surmenage mansionale tale da costituire motivo preponderante rispetto alla predisposizione ereditaria. Quanto all’ipoacusia neurosensoriale, ha evidenziato che l’attività svolta non annovera come rischio lavorativo l’esposizione cronica a rumore oltre i limiti consentiti, mancando una sufficiente correlazione modale e quali/quantitativa. Quanto alla gastroduodenopatia, ha osservato che la presenza di Helicobacter pylori definisce etiopatogeneticamente lo sviluppo dell’infermità, trattandosi di infezione contratta ubiquitariamente.
La Corte condivide il parere, ritenendolo correttamente formulato e supportato dalla documentazione in atti. Esso risulta sufficientemente motivato, con conclusioni sorrette da argomentazioni scientifiche esaurienti. Le brevi note critiche della difesa, depositate presso la Segreteria e non presso l’Organo di consulenza, sono giudicate del tutto generiche e inidonee a contestare la validità delle specifiche valutazioni tecnico-mediche. Esse si limitano a ribadire quanto affermato nel ricorso, senza fornire alcuna argomentazione atta a superare il giudizio del consulente sull’eziopatogenesi e sui criteri del nesso causale.
Il ricorso è pertanto dichiarato non fondato e respinto. Considerata la natura della lite, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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