Estratto di ruolo non impugnabile anche nei processi pendenti (Cass. civ. Sez. V n. 17396 del 24.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che ha introdotto il comma 4-bis dell’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, si applica anche ai processi pendenti. L’estratto di ruolo non è impugnabile e il ruolo o la cartella invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi tassativi in cui il debitore dimostri il pregiudizio concreto previsto dalla norma. Tale interesse ad agire può essere allegato e dimostrato anche nel corso dei giudizi pendenti e nel giudizio di legittimità. La disciplina non è irragionevole né arbitraria e non comprime l’effettività della tutela giurisdizionale.
Il Fatto
La società contribuente ricorre in Cassazione, con unico motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva rigettato il suo ricorso contro l’estratto di ruolo relativo a un avviso di accertamento esecutivo per Ires, Iva e Irap del periodo di imposta 2011. La contribuente lamenta che i giudici di appello non abbiano accolto le censure, riproposte con l’atto di appello, sulla validità della notificazione dell’avviso di accertamento.
Le due Amministrazioni intimate non hanno svolto attività difensiva. La questione centrale diventa così quella dell’applicabilità, al giudizio in corso, della disciplina sopravvenuta che ha ridefinito i limiti di impugnabilità dell’estratto di ruolo.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 19704 del 2 ottobre 2015, che aveva ammesso l’impugnazione della cartella invalidamente notificata conosciuta attraverso l’estratto di ruolo, escludendo che la norma processuale tributaria costituisse l’unica via per far valere il vizio di notifica. Su tale assetto è però intervenuto il d.l. n. 146/2021, che con l’art. 3-bis ha introdotto il comma 4-bis dell’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale dispone che l’estratto di ruolo non è impugnabile e che il ruolo e la cartella si impugnano direttamente solo nei casi di pregiudizio concreto per la partecipazione a procedure di appalto, per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Il nodo è quindi se la nuova disciplina valga anche per i giudizi pendenti. Le SS.UU. n. 26283 del 6 settembre 2022 hanno affermato il principio per cui l’art. 3-bis si applica ai processi in corso, poiché specifica e concretizza l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata.
La Corte ribadisce che la norma non è né irragionevole né arbitraria. Essa risponde all’esigenza di contrastare azioni proposte a notevole distanza dall’emissione delle cartelle e di ridurre il contenzioso, in linea con quanto osservato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 sulla giurisdizione come risorsa non illimitata. Coerente con tale lettura è la natura di atto meramente interno dell’estratto di ruolo, di per sé non lesivo.
L’interesse ad agire funge da condizione dell’azione e deve essere dimostrato. Tale dimostrazione può essere fornita anche nel corso dei giudizi pendenti e persino nel giudizio di legittimità. I casi previsti dalla disciplina sono tassativi e non esemplificativi, quindi insuscettibili di applicazione analogica o estensiva. La Corte richiama inoltre la Corte cost. n. 190 del 17 ottobre 2023, che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità della norma, rimettendo al legislatore le forme e le modalità del rimedio. Nel caso di specie nessun pregiudizio concreto è allegato, sicché il ricorso è inammissibile, con conseguente obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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