Responsabilità magistrati della Cassazione: competenza del Tribunale di Roma (Cass. civ. Sez. III n. 5087 del 26.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di responsabilità civile promossi contro lo Stato, ai sensi della legge 17 aprile 1988, n. 117, per il risarcimento dei danni conseguenti a comportamenti, atti o provvedimenti posti in essere da magistrati con dolo o colpa grave nell’esercizio delle loro funzioni, quando la causa abbia ad oggetto esclusivamente i magistrati della Corte di cassazione, non trova applicazione lo spostamento di competenza previsto dall’art. 11 cod. proc. pen., richiamato dall’art. 4, comma 1, della legge n. 117 del 1988. La competenza territoriale è attribuita secondo il criterio del forum commissi delicti e spetta in ogni caso al Tribunale di Roma, ai sensi dell’art. 25 cod. proc. civ., quale foro del luogo in cui è sorta l’obbligazione. Nel giudizio di responsabilità il magistrato il cui comportamento rileva non è parte necessaria: la mancata comunicazione del procedimento non produce alcuna conseguenza invalidante della pronuncia.
Il Fatto
Un avvocato convenne in giudizio davanti al Tribunale di Perugia la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con azione fondata sulla legge n. 117 del 1988, allegando di avere subito un danno in conseguenza di una sentenza pronunciata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 10852 del 2021. Tale pronuncia aveva rigettato l’impugnazione proposta dall’attore nei confronti di una decisione del Consiglio Nazionale Forense, che a sua volta aveva confermato la sanzione disciplinare irrogata dal competente Consiglio dell’Ordine.
Costituitasi l’amministrazione, il Tribunale, applicando il principio enunciato da Cass. Sez. U. n. 14842 del 2018, dichiarò con ordinanza la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Roma. Il ricorrente propose quindi regolamento di competenza, articolando cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui si deduceva la violazione dell’art. 6 della legge n. 117 del 1988 per non avere il Tribunale instaurato il contraddittorio con tutti i magistrati coinvolti. Il motivo è inammissibile: con il regolamento necessario di competenza può essere fatta valere la violazione delle sole norme sulla competenza, non quella di norme sul procedimento, salvo che tale violazione abbia impedito alla parte di apportare elementi utili sulla competenza. Nella specie la questione è estranea alle questioni di competenza, poiché il magistrato non è parte necessaria.
Il motivo è comunque inammissibile per inosservanza dell’onere di specifica indicazione degli atti richiamati, imposto a pena di inammissibilità dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., applicabile anche al ricorso per regolamento di competenza. Il ricorrente omette di riportare il contenuto e di localizzare gli atti da cui dovrebbe risultare il mancato assolvimento dell’obbligo di comunicazione.
Ad abundantiam, la Corte rileva che dall’eventuale mancanza di tale comunicazione non potrebbe comunque sortire alcuna conseguenza invalidante. La comunicazione è prevista solo per consentire al magistrato di valutare se intervenire, non essendo egli parte necessaria; il suo mancato intervento comporta la sola conseguenza che la decisione non fa stato nel giudizio di rivalsa nei suoi confronti.
Manifestamente infondati sono il secondo e il quarto motivo, sostanzialmente sovrapponibili. Il fatto che la vicenda esaminata nel giudizio avesse ad oggetto la condotta del Consiglio Nazionale Forense non toglie che la domanda risarcitoria era diretta nei soli confronti dello Stato e che a suo fondamento era il comportamento dei magistrati di legittimità.
Le altre censure, dirette a contestare il criterio di individuazione del giudice competente, sono manifestamente infondate. Il Tribunale ha correttamente applicato il principio di Cass. Sez. U. n. 14842 del 2018, secondo cui, quando più giudici cooperino alla stessa vicenda la causa è necessariamente unitaria e la competenza segue l’art. 11 cod. proc. pen., mentre, se il giudizio ha ad oggetto solo i comportamenti dei magistrati della Corte di cassazione, non applicandosi lo spostamento di competenza, la competenza territoriale segue il forum commissi delicti. La Corte ribadisce che la Suprema Corte è un ufficio di rilevanza nazionale, privo di collegamento con il distretto di corte d’appello, dovendosi escludere il forum destinatae solutionis e il rischio di forum shopping. Il ricorrente non si fa carico di tali argomentazioni, svolgendo considerazioni apodittiche. Deve pertanto dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale di Roma.
Nota della Redazione
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