Conto corrente bancario: il saldo iniziale si ricostruisce dal primo estratto disponibile (Cass. civ. Sez. I n. 9214 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei rapporti di conto corrente bancario, quando l’azione di ripetizione dell’indebito sia proposta dal correntista in presenza di accertate prassi bancarie contra legem, il ricalcolo del saldo assume come dato di partenza il saldo a debito risultante dal primo estratto conto disponibile, o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti. La serie degli estratti conto non costituisce però prova legale esclusiva: all’individuazione del saldo finale possono concorrere altre prove documentali e gli argomenti di prova desunti dalla condotta processuale delle parti. Integra quindi errore di diritto l’affermazione per cui l’art. 116 cod. proc. civ. non consentirebbe di dare per conosciuti i dati contabili mancanti a seguito dell’inottemperanza della banca a un ordine di esibizione.
Il Fatto
La correntista convenne la banca dinanzi al Tribunale per ottenere la restituzione delle somme indebitamente percepite su un conto corrente affidato risalente al 1978, deducendo l’illegittimità delle clausole su interessi con rinvio agli usi su piazza, capitalizzazione trimestrale degli interessi, commissione di massimo scoperto e postergazione delle valute.
Il Tribunale, eseguita una c.t.u., accolse la domanda solo per il periodo dal 1-1-1997 alla chiusura del rapporto, perché mancavano gli estratti dall’inizio del rapporto al 31-12-1986 e quelli dal 31-3-1996 al 31-12-1996. La Corte d’Appello respinse sia l’impugnazione principale della società, nel frattempo divenuta altra denominazione, sia quella incidentale della banca. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi; la banca ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’eccezione della banca sulla pretesa non aderenza del ricorso al ragionamento del giudice del gravame, rilevando che il nucleo essenziale della censura è individuabile nell’affermazione per cui, ai fini del ricalcolo, sarebbe sempre necessaria la continuità degli estratti dal più antico prodotto sino alla chiusura del rapporto. La Corte d’Appello aveva confermato tale tesi richiamando il criterio di riparto dell’art. 2697 cod. civ., ritenuto non derogabile neppure nell’azione del correntista.
Secondo la Corte quel ragionamento è viziato da un formalismo inaccettabile a fronte della specificità del caso. Dagli atti risultava che la correntista aveva prodotto gli estratti dal 1-1-1987 al 31-3-1996 e dal 1-1-1997 alla chiusura: mancava soltanto un semestre. La correntista aveva chiesto e ottenuto un ordine di esibizione per gli estratti mancanti, cui la banca non aveva adempiuto, e aveva invocato l’art. 116 cod. proc. civ.
La Corte esamina poi il ricorso incidentale. Il diritto del correntista di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione relativa alle singole operazioni, compresi gli estratti conto, sancito dall’art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale con l’istanza di cui all’art. 210 cod. proc. civ., purché la documentazione sia stata prima richiesta alla banca e questa non abbia ottemperato. La richiesta non deve necessariamente essere stragiudiziale, non essendo ciò previsto dalla legge: rileva che siano decorsi novanta giorni senza consegna. Il diritto ha natura di diritto potestativo e presidio del principio di trasparenza dell’attività bancaria. Nessun giudicato era poi intervenuto sull’affermazione relativa alla possibilità di munirsi degli estratti prima del giudizio, trattandosi di affermazione priva di rilevanza decisoria.
Nel merito, la Corte enuncia il principio centrale: nei rapporti di conto corrente bancario, ove l’azione sia proposta dal correntista, va assunto come dato di partenza il saldo iniziale a debito risultante dal primo estratto disponibile, o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti. Ciò non solo quando il correntista ometta di depositare tutti gli estratti, ma soprattutto quando non sia possibile accertare l’andamento del conto con altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni. La ratio è che quel dato è di norma il più sfavorevole all’attore, sul quale si ripercuote l’onere della prova dei pagamenti indebiti. Non trattandosi di prova legale esclusiva, al saldo finale possono concorrere altre prove documentali e gli argomenti desunti dalla condotta processuale delle parti.
Ne segue che l’incompletezza della serie degli estratti non esclude una definizione del dare e avere fondata sugli estratti prodotti fino a una certa data e, con minimo intervallo, da una certa data in poi. La mancata produzione di alcuni estratti può assumere colorazione neutra e giustificare un accertamento non influenzato dal periodo non documentato. Esclusa la validità delle pattuizioni su interessi ultralegali o anatocistici, la Corte accoglie il ricorso principale, rigetta l’incidentale, cassa con rinvio alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione e dà atto dei presupposti per il contributo unificato a carico della ricorrente incidentale.
Nota della Redazione
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