Diploma falso non arreca danno se mansioni sono fungibili (Corte dei Conti Sez. II App. n. 103 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile per danno all’erario derivante da false dichiarazioni rese in sede di accesso al pubblico impiego, le retribuzioni corrisposte a fronte di una prestazione lavorativa effettivamente resa non integrano un pregiudizio patrimoniale risarcibile quando le mansioni svolte abbiano carattere generico, esecutivo e fungibile, non richiedendo il possesso di uno specifico titolo di studio. L’illiceità della condotta prodromica all’assunzione non determina di per sé l’illiceità dell’oggetto o della causa del rapporto ai sensi dell’art. 2126 c.c., con la conseguente applicazione della tutela del lavoro di fatto. Il criterio del “vantaggio comunque conseguito” di cui all’art. 1, comma 1-bis, l. n. 20/1994 consente al giudice contabile di sterilizzare il danno, considerando ogni effetto positivo derivante dalla condotta a prescindere dalla sua liceità.

Il Fatto

Un soggetto, privo del diploma di qualifica professionale dichiarato, era stato inserito nelle graduatorie ATA e aveva svolto per due anni le funzioni di collaboratore scolastico, percependo retribuzioni per complessivi € 11.433,39. La Procura regionale presso la Corte dei conti per la Lombardia aveva convenuto in giudizio il lavoratore per sentirne la condanna al pagamento di € 12.228,98 a titolo di danno all’erario del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda, ritenendo che la prestazione resa avesse prodotto un’utilità per l’amministrazione. Avverso tale sentenza proponeva appello il Procuratore regionale, deducendo la violazione delle regole concorsuali e l’inapplicabilità delle tutele del lavoro di fatto in presenza di una condotta dolosa.

La Motivazione della Corte

La Corte dei conti ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, ritenendo che il gravame sviluppasse una critica autonoma alla ratio decidendi della pronuncia impugnata. Nel merito, ha escluso che il primo giudice avesse fatto ricorso a un inammissibile soccorso istruttorio, avendo il lavoratore ritualmente prodotto in giudizio il diploma di maturità scientifica, la cui veridicità non era mai stata contestata dalla Procura.

Quanto alle violazioni della lex specialis concorsuale, la Corte ha chiarito che le conseguenze della decadenza dall’impiego e delle sanzioni per dichiarazioni mendaci attengono al diverso piano del rapporto e dell’autotutela dell’ordinamento di settore, senza cristallizzare automaticamente un pregiudizio patrimoniale risarcibile.

Sul punto decisivo dell’applicabilità dell’art. 2126 c.c., la Corte ha rilevato che la nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall’illiceità dell’oggetto o della causa. Nel caso di specie, le mansioni di collaboratore scolastico sono lecite e la causa del rapporto è tipica, essendo l’illiceità circoscritta alla sola condotta prodromica all’assunzione. La tutela retributiva è pertanto garantita dall’art. 36 Cost.

Con riferimento al criterio del vantaggio comunque conseguito di cui all’art. 1, comma 1-bis, l. n. 20/1994, la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza, secondo cui le prestazioni rese da un soggetto in possesso di un titolo astrattamente idoneo allo svolgimento di mansioni esecutive, a fronte di attività pienamente utilizzate senza contestazioni, non arrecano all’amministrazione alcun danno. Ha così rigettato l’appello e posto le spese a carico dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2126 c.c.

Tutte le 314 sentenze sull'art. 2126 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *